Ordinanza n. 399/1999
Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,
promosso dal Tribunale di Torino, con ricorso depositato il 22 maggio
1999 ed iscritto al n. 118 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del
deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo
stampa per avere offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo,
magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano - il Tribunale di Torino sezione prima penale ha sollevato,
con ordinanza del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio
1999, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta
della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i
fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il ricorrente Tribunale, la Camera dei deputati
avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la
esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni rese dall'on.
Parenti e l'esercizio della funzione parlamentare;
che, ad avviso del ricorrente, infatti, nella stessa delibera di
insindacabilità e nella relazione della Giunta in essa richiamata,
sarebbe espressamente escluso "un collegamento specifico (delle
dichiarazioni rese dal deputato) con atti e documenti parlamentari",
anche se poi tale collegamento viene ritenuto "implicito>" "attesa
l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto
sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico";
che, conseguentemente, la Camera avrebbe esteso, in contrasto con
la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa all'intera
attività in senso lato politica del parlamentare, vanificando di
fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione e rischiando di trasformare la tutela costituzionale in
un privilegio personale.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine
all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza
della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il
ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per
l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa
Corte (ordinanze nn. 469 e 37 del 1998, n. 469 del 1997, n. 339 del
1996);
che deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di
Torino a sollevare conflitto in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito
delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al
principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale
i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in
posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
legittimati a essere parti in conflitti costituzionali di
attribuzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, quale organo cui spetta dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità ai
suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione
(ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e
130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le
norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Torino, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa
Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte