Ordinanza n. 399/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1284Codice civile
- art. 35d.P.R. 1063/1962
- art. 36d.P.R. 1063/1962
- art. 4legge 741/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2,
dell'allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58
e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle
unità sanitarie locali), promosso con Ordinanza emessa l'11 ottobre
1999 dal Tribunale di Frosinone, iscritta al n. 115 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'11 ottobre 1999, pervenuta a
questa Corte il 1° marzo 2000, il Tribunale di Frosinone ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dell'art. 53,
comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle
unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi",
allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58
e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle
unità sanitarie locali);
che il censurato art. 53, dopo aver previsto, al primo comma,
che l'amministrazione è tenuta ad emettere il mandato di pagamento
entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, stabilisce, al
secondo comma, che "il mancato rispetto di tale termine fa sorgere
nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle
somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36
del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato
dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il
ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il
pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi
o da altre amministrazioni";
che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962
(Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici) - il regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è oggi
quello adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145 - articoli cui la norma regionale fa rinvio,
prevedevano che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano
dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in
misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in
applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato
nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito
decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
che il remittente dubita della legittimità costituzionale di
detta norma regionale, in quanto essa tenderebbe a dettare una
disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a
regolare direttamente il rapporto fra l'unità sanitaria locale ed il
fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega
efficacia in assenza di contraria pattuizione, disciplina legale che
si sostituirebbe, derogandovi per tutti i contratti soggetti alla
predetta legge regionale, a quella derivante dagli articoli 1224 e
1284 del codice civile; mentre la norma medesima non potrebbe
intendersi come volta a prefigurare il contenuto di una clausola
contrattuale concernente la fissazione, ai sensi dell'art. 1224,
secondo comma, del codice civile, della misura degli interessi
moratori, e destinata ad operare solo in forza della sua inclusione
nel contratto;
che, secondo il giudice a quo, il quale si richiama alla
sentenza di questa Corte n. 82 del 1998, la norma regionale sarebbe
in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una
categoria di cittadini in posizione diversa rispetto a tutti gli
altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti
contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la
legge regionale violerebbe il limite della potestà legislativa
regionale cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di
garantire in tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina
e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati: limite comportante
l'inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme
dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia
negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si
tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra
soggetti, in assenza di diversa volontà negoziale delle parti;
che non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente della Giunta regionale.
Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel
capitolato generale allegato alla legge della Regione Lazio n. 22 del
1989, e approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata
"soppressa" con la delibera della Giunta regionale della Regione
Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 (anteriore all'ordinanza
introduttiva del presente giudizio), nell'esercizio del potere di
modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale
dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo
sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 31
ottobre 1996, n. 45, e con una motivazione nella quale, fra l'altro,
si prende atto della proposizione, da parte del Tribunale di Milano,
di una questione di legittimità costituzionale della disposizione in
oggetto, sospettata di essere in contrasto, in quanto derogatoria
rispetto all'art. 1224 del codice civile, con il principio
costituzionale di eguaglianza e con i limiti dell'attività
legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
che è compito del giudice a quo, motivare in ordine alla
perdurante applicabilità della norma denunciata, nonostante la sua
successiva soppressione, alla fattispecie dedotta in giudizio, e
quindi in ordine alla rilevanza della questione anche sotto questo
profilo (cfr. ordinanza n. 438 del 1999);
che il giudice remittente non offre, invece, alcuna
motivazione su questo punto, onde la questione proposta si palesa
come manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza;
che la predetta ragione di inammissibilità esime la Corte da
ogni ulteriore valutazione circa la forza di legge della disposizione
impugnata, contenuta in un "capitolato d'oneri generale - tipo"
(art. 2, comma 2, legge reg. n. 22 del 1989), approvato come allegato
alla legge regionale, ma dalla stessa legge reso modificabile con
deliberazione amministrativa (cfr. art. 2, comma 3, legge reg. n. 22
del 1989, sia nel testo originario, sia in quello sostituito
dall'art. 29 della legge reg. n. 45 del 1996), nonché circa la
idoneità dello stesso capitolato a porre norme direttamente
applicabili ai rapporti contrattuali, anziché norme rivolte alle
sole amministrazioni delle unità sanitarie locali e dirette ad
imporre il contenuto di clausole dei contratti da queste stipulati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato
d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali
relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge
della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58
in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della
Costituzione, dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte