Ordinanza n. 399/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 66/1989
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 332/1989
- art. 1d.l. 549/1988
- art. 1legge 332/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre
1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165,
promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla Commissione
tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T.
Manenti S.r.l. contro il comune di Bioglio, iscritta al n. 596 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza del 10 maggio 2001, la Commissione
tributaria provinciale di Biella ha sollevato - nel corso di un
giudizio promosso per l'annullamento degli avvisi di liquidazione
ICIAP emessi dal comune di Bioglio - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),
convertito, con modificazioni nella legge 27 novembre 1989, n. 384,
nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165,
nella parte in cui stabiliscono che - in presenza di un insediamento
produttivo insistente sul territorio di più comuni - il tributo è
dovuto in misura unica a ciascun comune sulla base della superficie
complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di
riferimento;
che il giudice rimettente premette che con ordinanza n. 242
del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 23 novembre 1998 per
avere questi:
a) impugnato il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (Disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale), non convertito in legge e la legge 24 aprile 1989,
n. 144 (indicata come legge di conversione), che ha, invece,
convertito, con modifiche, il d.l. 2 marzo 1989, n. 66;
b) non tenuto conto che la norma denunciata è stata, a sua
volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una norma (parzialmente
diversa) contenuta nell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332
(Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge
27 novembre 1989, n. 384;
che, ad avviso del giudice a quo, anche le norme
successivamente modificative non garantirebbero il rispetto dei
principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3 e 53, prevedendo,
infatti, che il tributo dovuto sia determinato in relazione alla
superficie, sui cui insiste in ciascun comune l'insediamento
produttivo, e potrebbero determinare una maggiorazione di imposta nei
casi - come quello di specie - in cui ciascuna porzione di superficie
rientra in classi alle quali corrisponde un tributo complessivamente
superiore a quello corrispondente alla classe di superficie dello
stabilimento industriale unitariamente considerato;
che, sempre secondo il giudice rimettente, l'applicazione
della norma impugnata creerebbe una "disparità di trattamento tra
insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune
rispetto a quelli ricadenti su due o più comuni", verificandosi nel
caso specifico un'eccedenza di imposta;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo, in via preliminare, che la questione venga dichiarata
inammissibile:
a) perché mirerebbe a provocare il riesame della stessa
questione già sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale
con ordinanza di rimessione del 23 novembre 1998;
b) perché solleciterebbe l'adozione di un diverso criterio
di tassazione con consequenziale invadenza della sfera riservata alla
discrezionalità del legislatore;
che la difesa statale sostiene, nel merito, che la questione
sarebbe manifestamente infondata sulla base di quanto già affermato
dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 61 del 2001, in relazione
ad una fattispecie simile; le situazioni poste in comparazione dal
giudice rimettente sarebbero, infatti, secondo l'Avvocatura diverse,
in quanto l'ubicazione dello stabilimento in più comuni comporta per
ciascun ente oneri maggiori (per la fornitura di servizi, che
entrambi i comuni sarebbero tenuti a fornire per la parte di propria
competenza), rispetto a quelli che sarebbe necessario sostenere se
l'immobile fosse, invece, ubicato nel territorio di un solo comune.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa statale è priva di fondamento, in quanto la questione di
legittimità costituzionale è stata proposta rispetto a disposizioni
di legge diverse da quelle sulle quali, nel corso del medesimo
giudizio a quo, era stata in precedenza sollevata la questione
dichiarata inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 242 del 2000);
che l'inammissibilità era stata dichiarata con la predetta
ordinanza in relazione sia alla erronea indicazione ed
identificazione delle norme disciplinanti la fattispecie (era
indicato l'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549,
recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale", non convertito in legge, e la
legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, relativa, invece, al
d.l. 2 marzo 1989, n. 66, recante "Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), sia
alla intervenuta sostituzione, parzialmente innovativa, della
disciplina della tassazione operata dall'art. 1 del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, entrambi vigenti
alla data della prima ordinanza di remissione e non presi in
considerazione dal giudice a quo;
che non esiste, pertanto, preclusione alla possibilità da
parte dello stesso giudice di sollevare nuova questione di
legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se
riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di
inammissibilità della precedente si fondava sulla erronea
individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata
modifica delle stesse norme denunciate;
che, in via generale, non esiste una preclusione alla
riproponibilità di questione incidentale di legittimità
costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio,
quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente
processuale (v. sentenze n. 189 del 2001; n. 42 del 1996; n. 433 del
1995) ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una
pronuncia sulla fondatezza o meno della questione;
che la questione è manifestamente infondata sulla base delle
considerazioni contenute nella ordinanza di manifesta infondatezza
n. 61 del 2001 non presa in considerazione dalla ordinanza di
rimessione del 10 maggio 2001;
che questa Corte con ordinanza n. 61 del 2001 ha sottolineato
che la determinazione dell' imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni (ICIAP) - ora abolita - è basata
sull'attività esercitata (settori di attività aventi una diversa
tariffazione) e per classi di superficie utilizzata, secondo una
tabella che attuava un sistema tariffario con andamento nel complesso
regressivo (riferito a scaglioni fissi di tariffa di superficie via
via più ampia);
che, trattandosi di imposta comunale, la determinazione era
effettuata separatamente per ogni comune nel cui ambito territoriale
erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a ciascun
ente secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie con
differenziazioni secondo effettiva destinazione e settore di
attivita) e con ripartizione della superficie in caso di insediamenti
interessanti il territorio di più comuni (ordinanza n. 61 del 2001);
che la tariffa prevedeva una agevolazione nel caso di
pluralità di insediamenti separati nello stesso comune attraverso
una sommatoria delle superfici ed unica liquidazione complessiva,
nonché una serie di esclusioni dal computo della superficie, sempre
agevolatorie in relazione alle finalità di utilizzazione di alcune
aree (parcheggi per dipendenti e clienti), o di riduzioni di
superficie calcolabile per le imprese artigiane ed, infine,
correttivi in aumento o diminuzione a seconda del livello del reddito
di impresa, di arti e professioni;
che il sistema di tariffa principalmente agganciato a
quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla
particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di
comuni (esistendo l'obbligo di ciascun comune di fornire i servizi
stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento
produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta,
atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo comune, né una
manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui
sono tenuti i diversi comuni;
che un sistema tariffario per classi fisse, come, del resto,
ogni meccanismo di tassazione per raggruppamenti di attività o di
iniziative, correlato a indici di capacità diversi dal reddito, si
basa su elementi quantitativi per scaglioni di imposta, che non
devono necessariamente considerare tutte le differenze che possono
prodursi per effetto di unificazione o di separazione della
tassazione: in alcuni casi, può risultare una minore tassazione
complessiva, in altri casi può comportare una maggiorazione nel
totale, essendo decisivo che nel complesso il sistema non sia
manifestamente irragionevole, né discriminatorio in modo palesemente
arbitrario;
che rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il
limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di
tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti
pluralità di Comuni, unificandolo con il caso di pluralità di
insediamenti produttivi in differenti Comuni (tassazione separata in
base alla superficie in ciascun Comune);
che, d'altro canto, la localizzazione dell'insediamento
dipende da una scelta della impresa o del professionista e da una sua
valutazione di convenienza economica, anche meramente soggettiva
(attività esercitata nel territorio di più Comuni con maggiori
possibilità di utilizzazione dei relativi servizi);
che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale
sollevate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato
dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384,
nonché dal d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte