Ordinanza n. 4/1980
Altra decisione · depositata il 23/01/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 22/1942
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 7legge 841/1953
citata
- art. 7legge 22/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
19 gennaio 1942, n. 22; dell'art. 7 della legge 30 ottobre 1953, n. 841
e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 promosso con ordinanza emessa il
24 febbraio 1976 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente
tra De Curtis Francesco e l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza
per dipendenti statali - ENPAS, iscritta al n. 281 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 139 del 26 marzo 1976.
Visto l'atto di costituzione dell'ENPAS;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state
sollevate, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., questioni di
legittimità dell'art. 5 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto
escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria
per ciò che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente
trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza
diretta o indiretta, nonché dell'art. 7 legge 30 ottobre 1953, n. 841,
e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero
all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al
dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta.
Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio
sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di
assistenza sanitaria prevedendo, fra l'altro, l'unificazione de;
livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di
prevenzione;
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo
rinnovi il giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di
costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Rovigo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte