Ordinanza n. 4/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma
terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi dal Pretore di Verbania con ordinanza 2 dicembre
1980, dal Pretore di Riesi con ordinanza 25 marzo 1981 e dal Pretore di
Orvieto con tre ordinanze 4 aprile 1981 e con cinque ordinanze 9 marzo
1981, rispettivamente iscritte ai nn. 466, 484 e da 496 a 503 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 227 e 248 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono in
relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - le medesime
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,
del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte
in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da
questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con
ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e
158 del 1981.
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevate in relazione all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Verbania ed agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. dai Pretori
di Riesi e Orvieto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte