Ordinanza n. 4/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/01/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 23legge 110/1975
citata
- art. 6legge 110/1975
- art. 6legge 432/1982
- art. 2legge 432/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo
comma, in relazione all'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con
ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Udine, nel
procedimento penale a carico di Minin Franco, iscritta al n. 498 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Udine, con ordinanza del 14 maggio
1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria
compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione
consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di
escludere, in relazione alle caratteristiche proprie ditali armi,
l'attitudine a recare offesa alla persona;
considerato che, ai fini della questione sollevata dal giudice a
quo, nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6
della legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 della legge 16 luglio 1982, n.
432;
che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n.
108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232
e 238 del 13 dicembre 1982, n. 58 dell'8 marzo 1983, n. 112 del 19
aprile 1983 e n. 211 del 30 giugno 1983 e che nell'ordinanza di
rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 14 maggio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte