Ordinanza n. 4/1985
Altra decisione · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 101legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma
secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno
1980 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di
Marzadro Attilio, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno
1980.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Rovereto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la
pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel
massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del
reo - assumendo che detta disposizione, in quanto non prevede l'obbligo
della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale
aumento, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24,
secondo comma, Cost..
Considerato che nel nuovo testo dell'art. 26 c.p., come sostituito
con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione
impugnata è stata soppressa; che, d'altra parte, l'analoga previsione
contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis c.p. - introdotto con
l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in
un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del
reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena
pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per
consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia
ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un
terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente
gravosa;
che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice a
quo affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla
stregua delle disposizioni sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte