Ordinanza n. 4/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 117/1988
- art. 8legge 117/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e
terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e
terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989
(R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo
comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13
aprile 1988, n. 117;
che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della
Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite
quantitativo di responsabilità del vice pretore onorario, in sede di
rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un
regime unitario di responsabilità per i vice pretori onorari ed i
giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza
di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge,
ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che
renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della
responsabilità;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha
già ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla
determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei
confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare
all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta
dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117,
poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa non
censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei
limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro
complessivo dei giudici non togati;
che nessun rilievo può avere, ai fini del giudizio di
costituzionalità l'asserita esistenza di situazioni differenziate in
base a "prassi", proprie dell'attività dei vice pretori onorari;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo
comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13
aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte