Ordinanza n. 4/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/01/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 416/1968
- art. 1legge 460/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle
indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia
medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto
dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione
Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 prima
serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unità sanitaria locale n.
13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale
di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con la quale
lo stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre
1990 del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13, il
Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3
e 32 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27
ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione
dell'indennità di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili
ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle
Unità sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni
ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di
radiologia;
che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di
legittimità costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione
dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui
l'indennità di rischio radiologico di L. 200.000 ed il diritto al
congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di
radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con
continuità al rischio di radiazioni;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata,
così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione perché riserverebbe un trattamento diversificato "a due
categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima
situazione" rispetto al rischio radioattivo;
che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32
della Costituzione in quanto l'indennità prevista per il personale
medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del
rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale
personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo
aggiuntivo ha anch'esso una finalità profilattica e terapeutica;
che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole
"perché senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli
stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e
terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al
rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia";
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che con la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha
già dichiarato infondata identica questione di legittimità
costituzionale sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni
prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella
misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia
(per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio
giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma
anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore
radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità
ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;
che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone,
senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di
costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 già
ritenuta infondata da questa Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27
ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte