Ordinanza n. 4/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
- art. 46Riscossione imposte sul reddito
- art. 16d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo
comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art.
46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
il 23 settembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Chieti sul ricorso proposto da Naccarella Flora contro l'Ufficio
delle imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 1230 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Chieti,
nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte
dirette di Chieti per l'annullamento dell'avviso di mora notificato
alla ricorrente nella qualità di coniuge firmataria di dichiarazione
congiunta dei redditi, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre
1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo
comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, come specificato nell'ordinanza, la ricorrente,
successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, risulta
separata legalmente ed effettivamente dal marito;
che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata
sarebbe lesiva del principio di uguaglianza dei coniugi, per la
disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica
degli atti impositivi e la moglie, destinataria della notifica del
solo avviso di mora (nonché tra quest'ultima e gli altri
contribuenti in genere); e sarebbe altresì lesiva del diritto di
difesa della moglie, coobbligata in solido, che, in quanto non
destinataria della notifica dei pregressi atti impositivi, sarebbe
posta, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi intervenuta
successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, nella
impossibilità di conoscenza degli atti medesimi;
che la stessa Commissione ha sollevato ulteriore questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46, quarto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), e 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la
notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe,
stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso
suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti
impositivi non notificati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza di entrambe le
questioni;
Considerato che, riguardo alla prima questione, questa Corte ha
già avuto occasione di affermare come la dichiarazione congiunta dei
redditi rappresenti l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con
i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e come, pertanto, la
relativa disciplina, anche procedimentale, risulti riservata
all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del
1989);
che, pertanto, deve escludersi la sindacabilità, sotto il
profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, della
denunciata disposizione, che, nell'evidente intento di
semplificazione e snellezza del procedimento tributario, prevede la
notificazione degli atti impositivi al solo marito;
che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 della
Costituzione, non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi,
anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva
alla dichiarazione congiunta dei redditi, dalla interpretazione
adeguatrice della denunciata disposizione, prospettata da questa
Corte nella citata sentenza n. 184 del 1989;
che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita
dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la
possibilità di "tutelare i propri diritti (...) entro i termini
decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti,
nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a
legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione
finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per
contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge,
proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame
avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";
che la tutela di cui sopra non può ritenersi esclusa o
vanificata, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi
successiva alla dichiarazione congiunta, da un presunto atteggiamento
non collaborativo del marito, derivante da uno stato di
conflittualità tra i coniugi ed ostativo della conoscenza in capo
alla moglie dell'atto alla stessa non notificato, in quanto, anche a
prescindere dal carattere del tutto ipotetico della situazione
conflittuale prospettata dalla Commissione rimettente, la moglie
separata può richiedere ed ottenere dall'amministrazione finanziaria
il provvedimento non notificato ed acquisire in tal modo piena
conoscenza (del contenuto) dello stesso;
che, riguardo alla seconda questione, il coobbligato in solido -
ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di
mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati -
può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando
richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di
ritardo o di inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria
istanza di esibizione degli atti non notificati. Con la possibilità,
in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito
in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art.
24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti
con l'ordinanza in epigrafe;
dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e
dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in
riferimento agli arty. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte