Ordinanza n. 40/1959
Altra decisione · depositata il 09/07/1959 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo
comma, del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza
emessa il 24 luglio 1958 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento
civile vertente tra Felici Eumene e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze del 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29
novembre 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e il vice avvocato generale dello Stato Achille
Salerni; per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che Felici Eumene, con citazione 22 ottobre 1957,
conveniva avanti al Tribunale di La Spezia l'Istituto nazionale della
previdenza sociale chiedendone la condanna a corrispondergli
l'indennità di disoccupazione, che egli aveva inutilmente chiesta in
via amministrativa;
che il Felici esponeva che egli godeva della pensione di
invalidità, e che poi, essendo migliorate a seguito di apposite cure
le sue condizioni fisiche, aveva riacquistato la capacità lavorativa
per lavori medi e leggeri, occupandosi come modellatore marmista, e
che, in seguito, era rimasto disoccupato e perciò aveva chiesto la
relativa indennità;
che l'Istituto, costituitosi in giudizio, eccepiva la
inammissibilità e l'infondatezza della domanda del Felici, fondando
l'eccezione sul decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, il cui art. 32, ultimo capoverso, dispone che l'indennità di
disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi
per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che
si tratti di pensione di guerra;
che il Felici replicò denunciando un vizio di eccesso di delega,
in quanto l'art. 32 del D. P. R. n. 818 avrebbe ecceduto i limiti della
potestà attribuita al Governo dalla legge delegante (4 aprile 1952, n.
218), e ciò perché aveva stabilito in modo assoluto, salvo il caso di
pensione di guerra, il divieto di cumulabilità della indennità di
disoccupazione con le pensioni di invalidità o di vecchiaia, mentre
tale cumulo doveva ritenersi ammissibile in base alle norme della
nostra legislazione antecedente al D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, e
applicabile quindi alla specie;
che il Tribunale emanava l'ordinanza 24 luglio 1958, con la quale,
sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale
perché decidesse la questione della legittimità costituzionale del
citato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818;
Considerato che l'I. N. P.S., nelle deduzioni presentate avanti
alla Corte, ha in via preliminare eccepito che, qualora non si conosca
all'impugnato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, efficacia
retroattiva, risulta chiaramente che la questione della sua
legittimità costituzionale non ha rilevanza per la decisione del
processo di merito, in quanto la disciplina della fattispecie va
ricercata nelle norme preesistenti all'emanazione dell'art. 32;
che la stessa tesi aveva sostenuto il Felici avanti al Tribunale
proponendo anche mezzi istruttori;
che indubbiamente essenziale ai fini della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale era
l'esame del problema se il giudizio pendente davanti al Tribunale
potesse essere definito in base alla normazione preesistente al D. P.
R. 26 aprile 1957, n. 818, essendo oggetto della controversia rapporti
sorti prima ancora della emanazione del medesimo, e che tale esame non
risulta fatto dal Tribunale di La Spezia, mancando nell'ordinanza
qualsiasi cenno alla tesi che era stata sostenuta dal Felici;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte