Ordinanza n. 40/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 50/1948
- art. 2d.lgs. 50/1948
usata come parametro
citata
- art. 8d.lgs. 50/1948
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge
22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denuncia
di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 settembre 1973 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Zancanaro Eugenio, iscritta al n. 425
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Mermine Micheline, iscritta al n. 98
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in riferimento
all'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 3 della
Costituzione.
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata
con la sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata con le
ordinanze n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio
1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi),
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con la sentenza n.
104 del 1969 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 76 del 1971
e n. 78 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte