Ordinanza n. 40/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 109legge 907/1942
- art. 1legge 953/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e
quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei
sali e tabacchi, come modificato dall'articolo unico della legge 31
ottobre 1966, n. 953, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1973
dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale
a carico di Daniele Rosario e Ruocco Ciro, iscritta al n. 310 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che con ordinanza in epigrafe, emessa dal giudice
istruttore presso il tribunale di Napoli, è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
109, quarto e quinto comma della legge 17 luglio 1942, n. 907
(integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953),
nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o
furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati
possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica
gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto
previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e
che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro
sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.
Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini dal
tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Nicoletti
Severino ed altri con ordinanza emessa il 21 febbraio 1972, è stata
già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 28 maggio
1974, n. 161.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17
luglio 1942, n. 907, come integrato dall'art. 1 della legge 31 ottobre
1966, n. 953, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte