Ordinanza n. 40/1987
Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
notificato il 30 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 15
gennaio 1986 ed iscritto al n. 6 del Registro 1986 per conflitti di
attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 27 luglio 1985, n.
322/85, del TAR per l'Emilia-Romagna, confermata dal Consiglio di
Stato con ordinanza 8 novembre 1985 n. 555/85 (determinazione della
data di chiusura dell'esercizio venatorio);
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
30 dicembre 1985, ha proposto contro il Presidente del Consiglio dei
Ministri conflitto di attribuzioni avverso l'ordinanza n. 322/85 del
27 luglio 1985 con cui il TAR per l'Emilia-Romagna aveva sospeso
l'esecuzione di parti della delibera n. 1966 del 26 marzo 1985 con la
quale la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna aveva approvato il
calendario per l'esercizio venatorio per la stagione 1985, nonché
avverso l'ordinanza n. 555/85 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di
Stato, sez. VI, confermativa della precedente;
che nel ricorso è dedotta l'invasione della sfera di
competenza regionale per violazione degli artt. 103, primo comma,
113, 117, 118 e 125 Cost. in relazione all'art. 11 della legge
statale 27 dicembre 1977, n. 968, come modificato dal d.P.C.M. 20
dicembre 1978;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito,
deducendo l'infondatezza del ricorso;
che con atto notificato il 19 giugno 1986 la Regione
Emilia-Romagna ha rinunziato al ricorso;
che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del
processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di
attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 30 dicembre 1985
dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento delle ordinanze n.
332/85 del 27 luglio 1985 del TAR dell'Emilia Romagna e n. 555/8/5
dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI (n. 6 del
registro conflitti 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte