Ordinanza n. 40/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo
comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, promosso
con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dal Giudice conciliatore di
Foligno, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Foligno, con ordinanza
emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 841 del 1985), ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dell'art. 63, primo comma, delle
Disposizioni di attuazione del codice civile;
che la norma censurata stabilisce che l'amministratore del
condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi
dovuti dai singoli condomini in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea;
che, a parere del giudice rimettente, la disposizione suddetta
contrasterebbe con il principio di eguaglianza in quanto la facoltà
riconosciuta all'amministratore di condominio di ottenere un decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo, da un lato, potrebbe essere in
concreto esercitata solo in alcuni condominii e non in altri, oppure
- all'interno dello stesso condominio - solo nei confronti di alcuni
dei condomini inadempienti e, dall'altro lato, determinerebbe un
trattamento deteriore dei condomini inadempienti rispetto ad altre
categorie di debitori inadempienti;
che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata
violerebbe il diritto di azione, garantito dall'art. 24 della
Costituzione, e perpetuerebbe la regola del solve et repete, già
espunta dall'ordinamento, poiché, una volta approvato dall'assemblea
il riparto delle spese, il condomino sarebbe costretto a pagare ed
ogni sua eventuale opposizione non avrebbe alcuna efficacia;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione - ove non ritenuta inammissibile - sia dichiarata non
fondata;
Considerato che l'ordinanza di rinvio, nell'ipotizzare il
contrasto dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione
del codice civile con il principio di eguaglianza, prende in
considerazione situazioni non direttamente scaturenti dalla norma in
questione - che a tutti gli amministratori condominiali offre la
medesima facoltà, utilizzabile, con identiche caratteristiche, nei
confronti della generalità dei condomini - ma si riferisce, invece,
a fattispecie che possono derivare dalla mutevole condotta degli
amministratori, contro la quale, ove essa assuma i caratteri della
colpevole negligenza, ogni condomino dispone dei rimedi offerti dalla
legislazione ordinaria;
che la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed
incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta
razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione
condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa
tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni
(ripartite con delibera dell'assemblea condominiale);
che la disposizione impugnata non ha l'effetto di rendere
inammissibile l'opposizione proposta dal condomino che non abbia
ancora provveduto al pagamento della quota condominiale e pertanto
non si traduce in negazione o in indebito condizionamento del diritto
del singolo condomino di agire in giudizio per contestare l' an o il
quantum delle spese condominiali;
che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di
attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Foligno con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte