Ordinanza n. 40/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 663/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29
febbraio 1980, n. 33 promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre
1988 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla
U.SS.L. n. 8 (Associazione dei Comuni "Busto Arsizio - Valle Olona")
contro Taddei Mauro ed altra e Taddei Mauro contro la U.SS.L. n. 8,
iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 e pervenuta
alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990 (R.O. n. 649 del 1990) la
Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.
285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in
legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui il ricorso
all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, così come ivi
previsto, non consente un completo ristoro nei confronti del
cittadino che "abbia dovuto egli stesso provvedere all'esigenza di
tutelare indifferibilmente la propria salute in quanto quella
assistenza ospedaliera diretta, alla cui erogazione egli aveva
diritto per legge, era in pratica inesistente";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte,
il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto
primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela,
restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il
bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri
interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti
oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle
risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr.,
da ultimo, sentenza n. 455 del 1990);
che, pertanto, trattandosi - nel caso - di scelte ed indirizzi
globali che al Parlamento e ad esso soltanto competono, va dichiarata
la manifesta inammissibilità della presente questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in
riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte