Ordinanza n. 40/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 681/1982
- art. 2legge 333/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, (Misure urgenti
in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio
1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI, su ricorso proposto
dall'Ufficio Italiano Cambi, contro Scotto Lavina Elvira ed altri
iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231, prima serie speciale
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio Italiano Cambi nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato con ricorso in
appello proposto dall'Ufficio Italiano Cambi contro Scotto Lavina
Elvira e altri, tutti dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi, per
l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio del 31 agosto 1993, n. 1430, il Consiglio di Stato, sezione
VI, con ordinanza del 21 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 24, primo e secondo comma, 102, primo comma, 113 e 125
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni dalla-legge 14 novembre 1992, n. 438 (R.O. n. 311 del
1994);
che nell'ordinanza si espone che i suddetti dipendenti
dell'Ufficio Italiano Cambi hanno promosso giudizio di ottemperanza
al giudicato formatosi a seguito della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - Sezione II n. 481 del 24 marzo
1991, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione del
23 giugno 1992, n. 486, notificata all'Ufficio Italiano Cambi il 10
luglio 1992 e che in base a tali pronunce, in applicazione del
principio desunto dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n.
869, era stato riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'allineamento
stipendiale della loro retribuzione al migliore trattamento economico
spettante ad altri dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi pervenuti
alla loro stessa qualifica di funzionari di secondo livello con
decorrenza posteriore a quella in cui essi la avevano conseguita in
precedenti turni di promozione;
che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sentenza del 31 agosto 1993, n. 1430, ha accolto il ricorso per il
giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi a seguito delle
pronunce suddette e che contro tale richiesta ha proposto ricorso in
appello l'Ufficio Italiano Cambi, deducendo la sopravvenuta
abrogazione, prima del passaggio in giudicato della decisione di
appello del Consiglio di Stato, dell'art. 4 del decreto-legge n. 681
del 1982, convertito dalla legge n. 869 del 1982 e rilevando che tale
abrogazione si sarebbe verificata con l'entrata in vigore dell'art.
2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, dal momento che questa norma è
stata interpretata dalla disposizione impugnata nel presente giudizio
nel senso che dalla suddetta data di entrata in vigore "non possono
più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale,
ancorché aventi effetti anteriori all'11 agosto 1992";
che nell'ordinanza di remissione il Consiglio di Stato,
delibando sull'eccezione formulata dall'Ufficio Italiano Cambi,
fondata sull'impossibilità di dar corso all'ottemperanza nei
confronti di un giudicato che riconosca una posizione giuridica non
più compatibile con il quadro normativo sopravvenuto, dubita della
legittimità costituzionale della norma impugnata, ritenuta in
contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che nessuna norma
ordinaria può limitare il diritto di agire in giudizio, garantito
dalla Costituzione in ogni fase del processo, e quindi anche
attraverso il giudizio di ottemperanza;
che, inoltre, il giudice remittente sostiene nell'ordinanza che
la possibilità per le norme innovative di incidere sui giudicati
comporta la "contaminazione fra attività rispettive del potere
legislativo e del potere giurisdizionale, contraria al disegno
costituzionale fondato sul principio della separazione dei poteri", e
richiama, in particolare, la sentenza n. 6 del 1994 che, in
riferimento alla medesima disposizione impugnata nel presente
giudizio ha escluso il suo "carattere lesivo di giudicati già
formatisi o di preclusione di qualsiasi strumento di tutela
giurisdizionale";
che, infine, il giudice a quo osserva che neppure la cura di
qualsiasi altro interesse pubblico, quale quello di salvaguardia
della finanza pubblica, potrebbe essere invocato per affermare la
legittimità costituzionale della norma impugnata, dal momento che a
tale salvaguardia devono concorrere tutti i cittadini, in ragione
della loro capacità contributiva;
che nel giudizio davanti alla Corte hanno spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sollevata sia dichiarata infondata, e l'Ufficio Italiano Cambi, per
chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, infondata;
Considerato che la Corte con la sentenza n. 6 del 1994 e con le
ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 ha già dichiarato, nella prima
pronuncia, infondata e, nelle successive, manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
che nelle pronunce richiamate la Corte ha ribadito sia la
"intrinseca irrazionalità" dell'istituto dell'allineamento
stipendiale, tale da giustificare la sua eliminazione
dall'ordinamento con efficacia retroattiva, sia l'affermazione
secondo la quale la disposizione impugnata nel presente giudizio "non
ha sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela giurisdizionale
nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha
menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale
nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione
delle singole controversie";
che il giudice remittente ha riproposto la questione di
costituzionalità dell'art. 7, comma 7 del decreto-legge n. 384 del
1992, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 della
Costituzione, sostenendo che la norma impugnata risulta lesiva di
giudicati già formatisi e comporta la illegittima "contaminazione"
fra le rispettive attività del potere legislativo e del potere
giudiziario;
che la norma impugnata, come si evince dalla sua stessa
formulazione letterale riferita ai "provvedimenti" di allineamento
stipendiale, non risulta suscettibile di ledere eventuali giudicati
già formatisi - la cui concreta esistenza resta rimessa alla
valutazione del giudice di merito - e che la Corte, nella richiamata
sentenza n. 6 del 1994 ha adottato questa interpretazione, quando ha
riconosciuto che in base a circostanze di fatto possono verificarsi
disparità di trattamento tra coloro che hanno potuto acquisire
l'allineamento a causa della formazione di giudicati che riconoscano
tale diritto e gli altri soggetti aventi diritto, che, pur trovandosi
in posizione identica ai primi, non possono più giovarsi di tale
vantaggio retributivo, affermando, peraltro, che neppure tali
disparità giustificano "la sopravvivenza, sia pure limitata, di un
istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento
proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli
effetti sperequativi che andava determinando";
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt.
24, 102, 113 e 125 della Costituzione dal Consiglio di Stato con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte