Ordinanza n. 40/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 276Codice di procedura penale
- art. 276legge 341/2000
- art. 16legge 341/2000
usata come parametro
citata
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma
1-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 31 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di B. E. H. T. b.
H., iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Aosta, con ordinanza del 31 marzo 2001, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura
penale, introdotto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e
l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, "nella parte in cui
prevede la obbligatoria ed automatica sostituzione della misura degli
arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in caso di
trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, senza alcuna possibilità di valutare l'entità, i motivi e
le circostanze della trasgressione";
che la questione - osserva il giudice a quo - è rilevante
poiché egli è chiamato, su richiesta del pubblico ministero, a fare
applicazione della disposizione in relazione a un accertamento di
polizia giudiziaria che ha identificato l'imputato, sottoposto agli
arresti domiciliari, in prossimità della sua abitazione;
che, secondo un primo profilo di censura, la disposizione
impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
tra chi sia sottoposto a una misura cautelare personale - sia essa
coercitiva o interdittiva - diversa dagli arresti domiciliari e chi
invece sia sottoposto a quest'ultima misura: per il primo, la
trasgressione a una delle prescrizioni imposte con la misura non
comporta necessariamente la sostituzione o il cumulo con altra
misura maggiormente afflittiva, essendo rimessa al giudice la
facoltà di disporre in tal senso "tenuto conto dell'entità, dei
motivi e delle circostanze della violazione" (comma 1 dell'art. 276
cod. proc. pen.); per il secondo, in caso di trasgressione al divieto
di allontanarsi dalla propria abitazione, non essendo riconosciuto
alcun margine di apprezzamento al giudice, è prevista solo
l'automatica sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia
cautelare in carcere;
che, sotto un secondo profilo, la disposizione censurata,
privando irragionevolmente il giudice del potere-dovere di adeguare
sempre la misura cautelare alle esigenze che la sorreggono nel caso
concreto (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.) e di rispettare la
costante proporzione tra misura e gravità del fatto (art. 275, comma
2, cod. proc. pen.), e prevedendo un'automatica sostituzione in peius
della misura cautelare, rappresenterebbe un meccanismo ispirato a
meri connotati sanzionatori della "disobbedienza" posta in essere da
parte dell'imputato, assoggettato a un surplus di sacrificio della
libertà personale che potrebbe non risultare giustificato, sia
rispetto a una corretta considerazione delle esigenze cautelari del
caso concreto, sia alla luce del criterio di proporzionalità in
rapporto al reato per il quale si procede;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Considerato che il rimettente giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Aosta dubita, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 276, comma
1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di
revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la
custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle
prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria
abitazione, sotto due profili:
(a) l'ingiustificato differente trattamento che si viene a
determinare rispetto a coloro che sono sottoposti ad altra misura
cautelare personale diversa dagli arresti domiciliari, per i quali il
giudice può, non deve, disporre la sostituzione o il cumulo con
altra misura più grave, secondo l'entità, i motivi e le circostanze
della violazione (art. 276, comma 1, cod. proc. pen.);
(b) l'irragionevole privazione del potere-dovere del giudice
di adeguare sempre la misura cautelare alle esigenze che la
sorreggono nel caso concreto (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), e
di garantirne la costante proporzione rispetto alla gravità del
fatto (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.);
che, relativamente al primo motivo di censura, occorre
ribadire quanto già affermato da questa Corte circa la differente
condizione in cui versa colui che è sottoposto alla misura
coercitiva degli arresti domiciliari, che si trova pur sempre in uno
stato di custodia e pertanto di "non libertà", rispetto a colui nei
confronti del quale è stata applicata altra meno grave misura
cautelare personale - sia essa coercitiva o (a maggior ragione)
interdittiva -, che è invece "libero" di muoversi in più o meno
ampio ambito territoriale, pur nel rispetto delle prescrizioni che la
misura adottata dal giudice disponga (ordinanza n. 215 del 1999), e
che tale differenza è coessenziale alla natura delle anzidette
diverse categorie;
che, pertanto, una volta esclusa la pretesa assimilazione
delle misure prospettata dal giudice a quo, non può ravvisarsi
violazione del principio di uguaglianza nella differente disciplina
dettata per casi non utilmente comparabili tra loro alla stregua
dell'art. 3 della Costituzione;
che, relativamente al secondo motivo di censura, mentre la
sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari
prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può, per
definizione, prescindere dall'accertamento - di volta in volta -
della loro effettiva ricorrenza, non può invece ritenersi soluzione
costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al
giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto rilevata
comenecessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta
essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto
del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei
valori costituzionali coinvolti (ordinanze n. 450 e n. 339 del 1995;
sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970);
che, alla luce delle precedenti osservazioni, la norma
impugnata - lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee
alle misure di custodia preventiva, le quali non possono soddisfare
altro che esigenze di carattere cautelare o comunque strettamente
inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970) -
integra un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura
coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che
la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata
insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto
essenziale;
che non appare irragionevole ritenere che il volontario
allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l'indice
di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona
sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere
sulla valutazione circa l'adeguatezza di questa specifica misura
cautelare, cui è connaturato un maggior grado di affidamento nel
comportamento di chi vi è assoggettato, rispetto a ogni altra misura
(sentenza n. 406 del 1997; ordinanza n. 332 del 1995);
che, peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento
dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in
ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non
è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della
misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa,
possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni
strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di
trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di
effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la
"violazione" che la norma impugnata assume a presupposto della
sostituzione;
che la questione proposta deve quindi essere dichiarata
manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte