Ordinanza n. 400/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 915/1982
- art. 16d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto
comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme
per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9
gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio
Veneto, nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al
n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli
Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b),
e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la
prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata
di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del
1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16
aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessità
dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti
tossici e nocivi presso il produttore;
che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversità
sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di
accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe
il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una
materia - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta
alle Regioni una potestà legislativa esclusiva o concorrente con
quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della
riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui
all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita
un'attività penalmente sanzionata dalla legge statale;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del
1990);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,
essendo stata la norma censurata già espunta dall'ordinamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge
regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela
dell'ambiente), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 43 del 1990, nella parte in cui esclude l'obbligo
dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16,
primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli
temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso
l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25
e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso - Sezione
distaccata di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte