Ordinanza n. 400/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali
contenuti nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del
dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti
nel modo che segue:
1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112
della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte