Ordinanza n. 400/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 1legge 172/1995
- art. 3legge 172/1995
- art. 14legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera
b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,
"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale instaurato a carico
di Tommaso Molino, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale legale
rappresentante della O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo
equiparato agli scarichi civili, risultato eccedente, quanto ai
valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo
totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge n.
319 del 1976, il Pretore di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli
artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge
della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo "Disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.
3, 25 e 117 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, le norme regionali impugnate
escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti sul
suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore
a 25 mc giornalieri, l'assoggettamento ai limiti di accettabilità di
cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976;
che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità
dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale
contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella
materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976
riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e
integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche
fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità
fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad
esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale
soltanto in senso più rigoroso;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali
impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per
violazione della riserva di legge statale in materia penale, in
relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che
assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di
accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.
319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto
dalle norme regionali con conseguente incisione del relativo
precetto;
che l'ordinanza di rimessione denuncia, altresì, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che
si verrebbe a realizzare per i responsabili degli scarichi civili o
equiparati esistenti nei diversi territori regionali;
che la questione di legittimità costituzionale in oggetto
sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata
all'imputato riguarda l'eccedenza dei valori registrati di azoto
ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale rispetto ai limiti
fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, di modo che
l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale del
Piemonte n. 13 del 1990, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta
regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale in oggetto sia dichiarata inammissibile o infondata,
assumendo il rispetto da parte della Regione dei limiti
costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in
materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del
1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili o
equiparati, un certo margine di discrezionalità in capo alle
regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari
della legge statale, ma non di riprodurli;
Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
rimessione in epigrafe, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre
1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994,
n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,
n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16
gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito
con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante
modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
che ha modificato la disciplina statale che il giudice a quo assume
violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3,
25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del
1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli
scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle
tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti
di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica,
persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della
stessa legge, prescrivendo che " .. l'inosservanza dei limiti di
accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo
comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita
con la sanzione amministrativa ..";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,
al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel
giudizio pendente dinanzi ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte