Ordinanza n. 400/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 753Codice di procedura civile
- art. 233d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal Tribunale di
Torino sul ricorso proposto da Pinottini Marzio contro Pinottini
Elio, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Torino - innanzi al quale è stato
proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con
testamento pubblico, il quale teme che il proprio fratello, anch'esso
istituito erede con il medesimo testamento, possa sottrarre beni
all'asse ereditario - con ordinanza emessa il 23 luglio 1999, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte
in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere
all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni;
che il rimettente, richiamando la sentenza n. 131 del 1996,
con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato come il
carattere di terzietà sia un connotato essenziale della funzione
giurisdizionale e della posizione del giudice, osserva che nel
procedimento di apposizione di sigilli è assente tale connotato di
terzietà, in quanto il giudice, senza alcuna preventiva valutazione
in ordine al fumus boni iuris o al periculum in mora deve procedere
sulla base di una semplice istanza o d'ufficio;
che il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 2 della
Costituzione, per la mancata previsione di cautele per il rispetto
dei diritti della personalità di chi, colpito dal dolore per la
morte di un congiunto, deve subire le operazioni di apposizione di
sigilli;
che, inoltre, ad avviso del rimettente, la procedura in
esame, in dispregio dell'art. 24 della Costituzione, non
consentirebbe alcuna possibilità di difesa da parte di chi è
assoggettato alle operazioni di sigillazione nel proprio domicilio;
che, come osserva il rimettente, l'art. 233 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado) ha modificato la competenza del
pretore, relativamente all'apposizione dei sigilli nel caso di morte
di un notaio in esercizio o di cessazione definitiva dall'esercizio
notarile, attribuendola al capo dell'archivio notarile del distretto;
che in tal modo il legislatore delegato avrebbe
implicitamente riconosciuto l'attività quasi meramente esecutoria
del procedente, per cui in situazioni legali omogenee si verifica che
in un caso procede l'autorità giudiziaria e nell'altro l'autorità
amministrativa;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato che le censure del rimettente attengono ad alcuni
aspetti del procedimento in questione, lamentandosi in particolare:
che il giudice sarebbe privo del connotato di terzietà, non
essendogli affidata alcuna valutazione in ordine al fumus boni iuris
né al periculum in mora; che non sarebbe prevista alcuna cautela per
il rispetto dei diritti della personalità dei congiunti del de
cuius, né alcuna possibilità di difesa da parte di chi è
sottoposto alle operazioni di apposizione di sigilli nel proprio
domicilio;
che il rimettente afferma l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di
procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi
giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative
operazioni;
che la prospettazione della questione risulta palesemente
contraddittoria, stante l'incompatibilità logica tra le premesse -
nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101
Cost.), la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei
diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto
di difesa (art. 24 Cost.) - e le conclusioni - nelle quali si invoca
invece una pronuncia modificativa della competenza a favore
dell'autorità amministrativa;
che non meno palese è l'erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al
giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all'esistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta
cautela, assimilando il procedimento in esame ad un'attività di
natura meramente amministrativa;
che il giudice a quo trascura in modo inspiegabile di
considerare che, in forza dei principi generali comuni a tutti i
procedimenti giurisdizionali, i soggetti proponenti l'istanza di cui
all'art. 753 cod. proc. civ. sono tenuti a dimostrare non solo la
propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che
la legge richiede per la proponibilità del ricorso;
che, correlativamente, il giudice ha l'obbligo di accertare,
ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione,
che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la
conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo
pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando
conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti
sufficienti elementi di prova;
che, in definitiva, l'istituto in esame non differisce da
altri procedimenti di volontaria giurisdizione con finalità lato
sensu cautelari;
che le caratteristiche di tale procedimento, così come
delineate nell'ordinanza di rimessione, non trovano quindi alcun
riscontro nella realtà processuale;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752,
755, 757 e 759 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale
di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte