Ordinanza n. 400/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 38Riscossione imposte sul reddito
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione
all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario),
promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione
tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto dalla Direzione
regionale delle entrate del Veneto - sezione di Treviso - contro
Damian Lorenzo, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con cui la
Direzione regionale delle entrate del Veneto - sezione di Treviso -
aveva impugnato la decisione di accoglimento della domanda di
rimborso ILOR di un contribuente, eccependo l'intervenuto compimento
del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ordinanza del 16 giugno 1997 (r.o. n. 688 del 2001) ha sollevato
d'ufficio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che ad avviso del giudice a quo la norma, nel dichiarare
inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti
alla Commissione di secondo grado la disposizione contenuta
nell'art. 57, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che prevede
il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, si
porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non trovando
supporto nell'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso
tributario);
che il giudice rimettente, sul presupposto che alla data
dell'11 febbraio 1995 (data in cui è pervenuto alla Commissione
tributaria di secondo grado l'atto di appello proposto dalla
Direzione regionale delle entrate del Veneto) il giudizio fosse da
considerarsi pendente, pone dubbi sulla possibilità per l'Ufficio
appellante di proporre l'eccezione di decadenza del contribuente dal
diritto al rimborso, non potendosi questa considerare una eccezione
rilevabile d'ufficio, in quanto ritenuta dal giudice a quo rientrante
nella disponibilità delle parti;
che, sempre secondo l'ordinanza della Commissione tributaria,
l'eccezione proposta verrebbe consentita da una disposizione
intervenuta successivamente (art. 79, comma 1, del decreto
legislativo citato, che è norma transitoria), cioè in data 1 aprile
1996 (data di insediamento delle Commissioni provinciali e regionali,
in virtù dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del
1992), mentre il comma 1 dell'art. 80 del medesimo decreto
legislativo recita: "il presente decreto entra in vigore il
15 gennaio 1993"; con conseguente contraddittorietà della norma che
pone tempi diversi tra la sua applicazione ed il momento
dell'effetto;
che la norma denunciata avrebbe dovuto essere oggetto di
previsione nella legge di delegazione, mentre, al riguardo, non vi
sarebbe alcun principio o criterio direttivo nell'art. 30, comma 1,
lettera u), della legge n. 413 del 1991;
che sul piano della rilevanza, il giudice a quo sottolinea
che il processo non può essere definito senza che sia risolta la
questione della ammissibilità o meno della eccezione sollevata
dall'Ufficio appellante, tenendo, peraltro, conto che sia l'art. 79,
comma 1, sia l'art. 57, comma 2, sono norme di natura processuale,
per le quali, in virtù dell'art. 11 delle preleggi, è prevista la
immediata applicazione nei giudizi in corso e che non appaiono
possibili soluzioni alternative;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della
questione, affermando che la stessa si basa sull'errata premessa
della non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di decadenza
sollevata dall'Amministrazione appellante, mentre, nella specie, tale
eccezione sarebbe rilevabile d'ufficio;
che nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza
della questione sollevata: proprio dalla norma di delega (art. 30,
comma 1, lettera u), della legge n. 413 del 1991) si ricava - in via
logica e sulla base di una interpretazione secondo i comuni canoni di
ermeneutica - il criterio di assoggettabilità del processo (già
giunto in fase di gravame) alle norme previgenti.
Considerato che esula da ogni problema di costituzionalità della
norma denunciata il profilo della natura della eccezione
concretamente proposta avanti alla Commissione tributaria regionale
in sede di appello, cioè della intervenuta decadenza di cui
all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) per la domanda di rimborso
dell'ILOR: costituisce, infatti, profilo interpretativo che il
giudice a quo è tenuto a risolvere autonomamente, esulando dal
contenuto e dai profili di costituzionalità della norma denunciata
(art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413");
che la questione è priva di fondamento, in quanto qualsiasi
disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di
appello non può - senza incorrere in una palese irragionevolezza e
violazione dei diritti di difesa - applicarsi quando la fase
procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme
processuali che non contenevano la preclusione e, quindi senza che vi
potesse essere un effetto impeditivo a proporre il profilo, sia come
motivo di gravame sia come eccezione, per il semplice fatto di non
essere stato sollevato in primo grado;
che nella specie considerata l'art. 57 del d.lgs. n. 546 del
1992 costituiva una innovazione preclusiva, per cui era doverosa,
anche sul piano costituzionale, in sede di esercizio della delega,
una norma transitoria che evitasse una preclusione per i giudizi
esauriti in primo grado, con l'applicazione delle precedenti regole
processuali;
che le norme che determinano l'oggetto, i principi e i
criteri direttivi di delega legislativa devono essere interpretate
conformemente a Costituzione, tenendo conto del complessivo contesto
di norme in cui si collocano ed individuando le ragioni e le
finalità poste a fondamento della legge di delegazione (v., da
ultimo, sentenze n. 425 e n. 276 del 2000): nella specie, per la
revisione della disciplina e della organizzazione dell'intero
contenzioso tributario, con adeguamento alle norme del processo
civile;
che il principio direttivo contenuto nell'art. 30, comma 1,
lettera u), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, riguarda
fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi
tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed
alla Commissione centrale tributaria;
che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione
all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
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