Ordinanza n. 401/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 6legge 172/1995
- art. 21legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della
legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,
legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento
penale a carico di Pafundi Rocco, iscritta al n. 580 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di Cuneo nel
procedimento penale a carico di Quaglia Francesco e Durante Giuseppe,
iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento
penale a carico di Miola Alessio, iscritta al n. 654 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel procedimento penale promosso a carico di Rocco
Pafundi, imputato del reato previsto dall'art. 21, primo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), per aver effettuato nel torrente Tiglione
scarichi di acque reflue attivati dal 1989 e derivanti dalla propria
abitazione, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2,
della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo
"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con
gli artt. 25 e 117 della Costituzione;
che le norme regionali impugnate, nell'introdurre un ulteriore
termine cronologico rispetto a quello costituito dalla data di
entrata in vigore della legge statale n. 319 del 1976, distinguono
gli scarichi civili nuovi da quelli esistenti, equiparando a questi
ultimi e, pertanto, sottraendo all'obbligo dell'autorizzazione,
quelli provenienti da insediamenti civili che abbiano attivato lo
scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo
l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima
dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del
1990;
che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità
dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale
contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità
costituzionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione,
per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale
nella materia, nonché sotto il profilo della lesione dell'art. 25
della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in
materia penale, tenuto conto che l'art. 21, primo comma, della legge
n. 319 del 1976, assoggetta a sanzione penale chi apre uno scarico
civile dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 senza
richiedere l'autorizzazione e che, pertanto, l'ambito di applicazione
di tale sanzione penale sarebbe stato ridotto dalle norme regionali
impugnate, che equiparano agli scarichi civili esistenti quelli
attivati prima della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;
che identica questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15,
comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per
contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, è stata
sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Asti, nel corso del procedimento penale promosso a carico
di Alessio Miola, imputato del reato previsto dell'art. 21, primo
comma, della legge n. 319 del 1976 per aver attivato nel maggio 1981,
senza la necessaria autorizzazione, scarichi di acque reflue nel rio
Tagliaferro, che provenivano dal proprio insediamento produttivo,
equiparato, per qualità e quantità degli scarichi, agli
insediamenti civili;
che anche il Pretore di Cuneo, chiamato a giudicare della
responsabilità penale di Francesco Quaglia e Giuseppe Durante,
imputati del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n.
319 del 1976, per aver ristrutturato e, successivamente, abitato,
rispettivamente dal 1983 e dal 1985, due immobili prima disabitati, i
cui scarichi erano stati convogliati direttamente nel sottosuolo,
senza previa richiesta di autorizzazione, ha sollevato analoga
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della
legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con
l'art. 25 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale sarebbe
rilevante nei tre giudizi a quibus, poiché le condotte contestate
agli imputati riguardano scarichi civili attivati dopo l'entrata in
vigore della legge n. 319 del 1976, ma prima dell'entrata in vigore
della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, di modo che
l'applicazione delle impugnate norme regionali, che sottraggono tali
scarichi all'obbligo dell'autorizzazione, comporterebbe l'assoluzione
degli imputati;
che in ciascuno dei giudizi è intervenuto il Presidente della
Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima
questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare
opportuna la trattazione congiunta dei relativi giudizi;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze di
rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), è
stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo
1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17
settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.
9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17
maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la
disciplina statale che i giudici rimettenti assumono violata dalle
norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi
costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995,
convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, aggiunge un ulteriore
comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, il quale prevede che
"chiunque apre o comunque effettua scarichi civili .. nelle acque indicate dall'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto
l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 .. è
punito con la sanzione amministrativa ..";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti,
ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei
giudizi pendenti davanti ad essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e al
Pretore di Cuneo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte