Ordinanza n. 402/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 613/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta
al n. 56 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 57 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 17
dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento tra Fanciulli
Gino e l'I.N.P.S., diretto ad ottenere la integrazione del
trattamento minimo della pensione di riversibilità, siccome titolare
di una pensione di riversibilità e di una pensione di vecchiaia,
entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613, nelle parti in cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico
della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di
pensione diretta di vecchiaia erogata dalla medesima gestione,
qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato
fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, in quanto si verifica disparità di trattamento
nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e
contemporaneamente una pensione di riversibilità e per i quali è
ammessa la integrazione al minimo;
che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O.
n. 57 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della stessa norma nella parte in cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico
della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione
diretta di invalidità erogata dalla medesima gestione, qualora, per
effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento
complessivo superiore al minimo garantito, in riferimento sempre
all'art. 3 della Costituzione, fra la disparità di trattamento che
si verifica nei confronti di coloro che percepiscono una pensione
diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilità;
Considerato che i due giudizi siccome prospettano questioni
connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento;
che la norma denunciata è stata già dichiarata, da questa
Corte, costituzionalmente illegittima nelle parti censurate,
rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989;
che, pertanto, siccome la norma è stata già espunta
dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate
dal Pretore di Siena con le ordinanze in epigrafe, perché già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenze nn. 179 e 250
del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte