Ordinanza n. 402/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 299/1980
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9legge 698/1975
citata
- art. 22legge 60/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con
modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), promossi con tre ordinanze emesse il 19 dicembre 1989 dal
Tribunale di Asti, iscritti ai nn. 225, 226 e 274 del registro
ordinanze 1990 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 20 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Asti, nel corso di giudizi promossi
da alcuni ex dipendenti dell'O.N.M.I., transitati presso enti locali
dopo lo scioglimento dell'ente di originaria appartenenza, ai sensi
della legge 23 dicembre 1975, n. 698 - aventi ad oggetto la
computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di
calcolo dell'indennità di fine rapporto ad essi spettante per il
periodo in cui erano alle dipendenze dell'O.N.M.I. - con tre
ordinanze in data 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, nella parte in cui esclude la computabilità
dall'1 gennaio 1974, dell'indennità integrativa speciale ai fini del
calcolo dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori trasferiti,
per il periodo anteriore a tale trasferimento;
Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che - dovendosi
computare, in base all'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,
distintamente le indennità di fine rapporto riguardanti il periodo
di lavoro presso l'O.N.M.I. e quelle riguardanti il periodo di lavoro
successivo, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali - vi
sarebbe una violazione del principio di uguaglianza in conseguenza
del mancato computo, per il primo periodo, dell'indennità
integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine
rapporto, computabile invece, in base alla norma impugnata, per i
dipendenti degli enti locali non provenienti dall'O.N.M.I., a far
data dal 1° gennaio 1974;
che detta violazione sarebbe evidenziata dalla circostanza che
entrambe le categorie comparate pagavano i contributi, ai fini delle
indennità di fine rapporto, anche sull'indennità integrativa
speciale, a norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 60;
che tale ultimo assunto è palesemente errato poiché, come
questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 220 del 1988), l'art. 22
della legge n. 160 del 1975 dispone unicamente l'inclusione
dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della
retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni
familiari dovuti dalle categorie di impiegati dello Stato non esclusi
da detta contribuzione;
che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi
manifestamente inammissibili), in relazione all'art. 3 della
Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità
legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale
riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di
buonuscita dei dipendenti statali, dei dipendenti delle Ferrovie
dello Stato e dei dipendenti degli enti regolati dalla legge n. 70
del 1975, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220 del
1988; ordinanze nn. 306, 305, 218, 217, 189 e 143 del 1990; n. 419
del 1989; nn. 1072, 1070, 869 e 641 del 1988);
che, sulla base di tale indirizzo, e dopo aver riproposto alla
sensibilità degli organi competenti l'esigenza di realizzare con la
sollecitudine consentita l'omogeneità dei trattamenti nella materia
in esame, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione
proposta, dovendosi riaffermare la competenza del legislatore di
determinare, in relazione alla struttura complessiva della
retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici,
nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura
dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del
rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a tali fini, il periodo
di lavoro prestato presso l'O.N.M.I. con quello successivamente
prestato presso altri enti;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con
modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Asti, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte