Ordinanza n. 402/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 382/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento
civile vertente tra Rizzo Giuseppe e il Comune di Gela, iscritta al
n. 165 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di costituzione di Rizzo Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Gela dubita che l'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge
25 gennaio 1990, n. 8, contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in
cui esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di
partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di
invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti dalla
stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento
a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'introduzione per
costoro del requisito dell'età nonostante che ne sia certa
l'incapacità a svolgere un proficuo lavoro e la necessità di
frequenti cure darebbe luogo ad irrazionale disparità di trattamento
rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia, per i quali
l'incapacità è, invece, solo presunta;
che nel giudizio così instaurato si è costituita la parte
privata Rizzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. G. Aiello,
la quale aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha invece chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che il giudice rimettente, nell'enunciare la
fattispecie concreta, da un lato afferma che il ricorrente sarebbe
titolare di pensione di invalidità I.N.P.S., escluso in ragione
dell'età dal regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria previsto dalla norma impugnata, dall'altro sostiene che il
medesimo avrebbe titolo a fruire del regime di esenzione (non
comprensivo della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche)
previsto dal decreto del Ministro della Sanità 1° febbraio 1991 per
gli "invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa
superiore ai due terzi" (art. 6, primo comma, lettera d);
che, inoltre, nell'ordinanza non è precisato se l'invalidità
pensionabile riconosciuta al ricorrente risponda ai requisiti
introdotti con la legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero a quelli
previsti dalla previgente disciplina di cui al regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni; che, di conseguenza,
essendo differenti le condizioni soggettive considerate da tali due
regimi di invalidità pensionabile e, soprattutto tra questi e quello
dell'invalidità civile disciplinata dalla legge 30 marzo 1971, n.
118, vi è assoluta incertezza in ordine all'esatta identificazione
di uno dei termini della comparazione prospettata;
che perciò la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b) del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 gennaio 1980, n. 8 (Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali), sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Gela con ordinanza del
19 febbraio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte