Ordinanza n. 402/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/11/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 53legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dal Pretore
di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 14 marzo 1994 dal
Pretore di Venezia, - Sezione distaccata di Mestre, il 28 marzo 1994
dal Pretore di Mantova, il 2 marzo 1994 dal Pretore di Piacenza (n. 2
ordinanze), l'8 aprile, il 17 e 16 marzo 1994 dal Pretore di Padova,
il 19 gennaio 1994 dal Pretore di Genova, il 7 marzo 1994 dal Pretore
di Brescia, il 13 aprile 1994 dal Pretore di Milano - Sezione
distaccata di Legnano, il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, il
9 maggio 1994 dalla Corte di appello di Bologna, il 21 aprile 1994
dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena -
Sezione distaccata di Carpi, il 21 febbraio 1994 dal Pretore di
Milano, il 12 maggio 1994 dal Pretore di Modena - distaccata di
Carpi, il 19 maggio 1994 dalla Corte di appello di Torino, il 27
maggio 1994 dal Pretore di Camerino ed il 26 maggio 1994 dal Pretore
di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo, rispettivamente iscritte
ai nn. 234, 306, 330, da 333 a 337, 341, 351, 354, 382, 393, 398,
403, 404, 416, 426, 440 e 441 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio
con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), il Pretore di
Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), il
Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del
1994), il Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O.
404 del 1994), il Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo
1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), il Pretore di Brescia con ordinanza
del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), il Pretore di Venezia - Sezione
distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del
1994), il Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994
(R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8
aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del
1994), il Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O.
330 del 1994), il Pretore di Milano - distaccata di Legnano con
ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), il Pretore di
Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994
(R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), la
Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393
del 1994), la Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio
1994 (R.O. 426 del 1994), il Pretore di Rovigo - Sezione distaccata
di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) ed
il Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del
1994) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, talora anche congiuntamente chiamati in causa,
questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli
artt. 53 e seguenti della stessa legge relativamente al reato di cui
agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento);
che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi
giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in
cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento)";
e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del
1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Bologna -
distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del
1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O.
341 del 1994), dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio
1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del 21
febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due
ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore di
Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), dal
Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del
14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro
ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994
(R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21
aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza
del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), dal Pretore di Milano -
Sezione distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O.
354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi
con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio
1994 (R.O. 416 del 1994), dalla Corte di appello di Bologna con
ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), dalla Corte di
appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O. 426 del
1994), dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con
ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) e dal Pretore di
Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte