Ordinanza n. 402/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 1legge 172/1995
- art. 3legge 172/1995
- art. 14legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma
1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti
per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 agosto 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta
al n. 707 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
1992;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio
Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia nel procedimento
penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto
Reggiani nonché gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;
Udito nella camera di consiglio del 17 magggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Reggio Emilia, nel procedimento penale
promosso nei confronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici,
imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), in quanto responsabili, nelle loro rispettive
qualità di sindaco e di assessore all'ambiente, degli scarichi
effettuati nelle acque del torrente Quaresimo e provenienti da una
fogna pubblica gestita dal Comune di Reggio Emilia, risultati
eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti
di accettabilità previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n.
319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42
(Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio
1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle
pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento
dell'eutrofizzazione), per contrasto con gli artt. 117, secondo
comma, e 25 della Costituzione;
che le norme regionali impugnate prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie per gli enti gestori di pubbliche
fognature, i cui scarichi registrano valori eccedenti rispetto ai
parametri indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale 29
gennaio 1983, n. 7, le quali impongono limiti più elevati e,
pertanto, più permissivi rispetto a quelli prescritti dalle tabelle
A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, la cui inosservanza è
sanzionata penalmente dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge;
che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità
dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale
contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà
legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della
citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza
meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli
scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei
limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n.
319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla
legge regionale soltanto in senso più rigoroso;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali
impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per
violazione della riserva di legge statale in materia penale, in
riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976,
che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di
accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.
319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto
dalle norme regionali che prevedono la mera sanzione amministrativa
per la violazione dell'obbligo, valido per i titolari degli scarichi
di pubbliche fognature, di rispettare i più permissivi limiti di
accettabilità stabiliti dalle tabelle allegate alla legge regionale
dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1983;
che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché le
condotte contestate agli imputati riguardano i valori di azoto
ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai
limiti fissati nelle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976,
ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle tabelle
allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, di modo che
l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n.
42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe
l'assoluzione degli imputati;
che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di
Montecchio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di
Roberto Reggiani, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo
comma, della legge n. 319 del 1976, in quanto responsabile, nella
qualità di legale rappresentante dell'Azienda Gas Acqua Consorziale,
titolare della pubblica fognatura con impianto di depurazione in
località "Le forche" di Puianello, degli scarichi effettuati nelle
acque del torrente Crostolo, risultati eccedenti, quanto ai valori
registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai limiti di accettabilità
previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha
sollevato analoga questione di legittimità costituzionale degli
artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2), primo alinea, della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto
con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione;
che anche in questa ordinanza di rimessione si assume che le
norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali
della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in
materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge
n. 319 del 1976, che vieterebbe la deroga, in senso più permissivo,
dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale e che,
inoltre, le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di
riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo
comma, della citata legge n. 319 del 1976, in contrasto con la
riserva costituzionale di legge statale nella materia penale;
che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la
condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto
ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai
limiti fissati nelle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del
1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle
tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, in modo che
l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n.
42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe
l'assoluzione dell'imputato;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,
assumendo, da un lato, il difetto di rilevanza della stessa nei
giudizi a quibus, nei quali il denunciato concorso tra sanzioni
amministrative e sanzioni penali, regolato dalle norme generali, non
produrrebbe alcun effetto di depenalizzazione delle fattispecie incriminate dalla legge statale e, dall'altro lato, con riferimento al
merito, protestando il rispetto da parte della Regione dei limiti
costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in
materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del
1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un
certo margine di discrezionalità in capo alle regioni alle quali si
imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale,
ma non di riprodurli;
che, in entrambi i giudizi, si sono costituiti, ma fuori
termine, gli imputati nei giudizi a quibus, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non
fondata.
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima
questione di legittimità costituzionale, e che, pertanto, appare
opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;
che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,
n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre
1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da
ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina
statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme
regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi
costituzionali espressi negli artt. 25 e 117, secondo comma, della
Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del
1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di
accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..
fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.
21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che "
..l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni
ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o
circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ..";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti,
ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei
giudizi pendenti dinanzi ad essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio
Emilia e al Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di
Montecchio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte