Ordinanza n. 402/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 11legge 333/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2,
n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e) della legge
regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d)
della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1996
dal t.a.r. per la Lombardia sul ricorso proposto da Fausto Tartaglia
contro il comune di Milano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, adito per l'annullamento di un provvedimento di decadenza
dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
emanato dal sindaco del comune di Milano, con ordinanza del 3 ottobre
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma,
lettera e), in relazione all'art. 2, primo comma, lettera d), della
legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) e successive modifiche, in riferimento agli
artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, n. 2,
della legge n. 457 del 1978 violerebbe gli artt. 115, 117 e 118
della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organismo governativo
il potere di fissare "principi direttivi" che vincolano il
legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado di limitare
ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una materia
trasferita alle regioni;
che, secondo il t.a.r., la norma regionale censurata recherebbe
vulnus all'art. 3 della Costituzione, in quanto contempla la
decadenza dall'assegnazione nel caso di percezione di un reddito di
natura immobiliare che superi una determinata soglia, senza tenere
conto di quello globale del nucleo familiare dell'assegnatario,
nonché, in linea gradata, violerebbe gli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dato che prevede la decadenza anche qualora il reddito
non derivi dalla titolarità di diritti reali su "alloggi",
diversamente da quanto stabilito dal paragrafo 3 lettera d) della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (di seguito, Cipe) 19 novembre 1981, prescrittiva, ex art.
2, secondo comma, n. 2, della legge n. 457 del 1978, di un "principio
direttivo" che vincola il legislatore regionale;
che, per i giudici a quibus in via ancora più subordinata, la
disposizione della legge regionale lombarda censurata contrasterebbe
anche con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la
regione avrebbe dovuto conformare la norma all'art. 11 del d.-l. 8
agosto 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
recante un "principio fondamentale" nella materia;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata, o, comunque, sia
ordinata la restituzione degli atti, affinché il t.a.r. proceda al
riesame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del Cipe
del 13 marzo 1995.
Considerato che i giudici a quibus dubitano della legittimità
costituzionale della norma della legge regionale lombarda in esame
sostenendo che, in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione
Cipe del 19 novembre 1981, si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, nonché con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione;
che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi
criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei
relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può
costituire oggetto di annullamento o di revoca;
che, nonostante la modificazione dei criteri per l'assegnazione
degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia
intervenuta anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione
ed all'emanazione del provvedimento impugnato, il Tar non ha affatto
preso in esame tale ultima deliberazione del Cipe e,
conseguentemente, ha del tutto omesso di esplicitare se il mutamento
del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali
limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve
nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che,
secondo i giudici a quibus inducono comunque a far ritenere la
perdurante rilevanza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale
pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione all'art. 2,
primo comma, lettera d), della legge regione Lombardia 5 dicembre
1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte