Ordinanza n. 402/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 86/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione), promosso con ordinanza
emessa il 24 settembre 1999 dal Tribunale militare di Verona nel
procedimento penale a carico di Di Sommo Raffaele, iscritta al n. 612
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 nel corso
di un procedimento nei confronti di un maresciallo dell'aeronautica
imputato del reato di peculato militare, il Tribunale militare di
Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14
della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), nella parte
in cui non prevede per il reato di cui all'art. 215 del codice penale
militare di pace una circostanza attenuante analoga a quella
introdotta con l'art. 323-bis del codice penale;
che il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, di
essere chiamato a pronunciare sulla richiesta - formulata
dall'imputato con il consenso del pubblico ministero - di
applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione
militare, alla quale si perviene sulla base del riconoscimento di una
serie di circostanze attenuanti, tra cui quella della particolare
tenuità del fatto, prevista dal citato art. 323-bis cod.
pen. (aggiunto dall'art. 14 della legge n. 86 del 1990);
che all'accoglimento della richiesta - sotto ogni altro
profilo rispettosa delle condizioni stabilite dall'art. 444, comma 2,
cod. proc. pen. - osta, ad avviso del rimettente, l'inapplicabilità
al reato di peculato militare dell'attenuante da ultimo indicata,
trattandosi di circostanza speciale riferita a figure di reato
specificamente individuate e comprensive del solo peculato comune
(art. 314 cod. pen.);
che la norma denunciata contrasterebbe, peraltro, in parte
qua, con il principio di uguaglianza, essendo il peculato militare
fattispecie criminosa "speculare" al peculato comune, con le uniche
differenze relative al soggetto attivo ("militare incaricato di
funzioni amministrative o di comando"), all'oggetto dell'illecita
appropriazione (denaro o altra cosa mobile "appartenente
all'amministrazione militare") e alla pena (reclusione da due a dieci
anni);
che, sul piano della condotta, il pieno allineamento delle
due figure criminose è stato assicurato dalla sentenza n. 448 del
1991 di questa Corte, che, dichiarando l'illegittimità
costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace
limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di
altri", ha eliminato dalla fattispecie del reato militare l'ipotesi
del peculato per distrazione, già caduta in rapporto al peculato
comune per effetto dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990;
che - proprio alla luce dei dicta della sentenza ora citata -
le fattispecie in parola debbono considerarsi sostanzialmente
identiche quanto all'elemento materiale, all'elemento psicologico ed
al contenuto offensivo, risultando, anzi, il peculato militare
addirittura meno grave di quello comune, in quanto punito con pena
inferiore nel minimo di ben un anno;
che, in simile prospettiva, la mancata estensione
dell'attenuante al reato militare implicherebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio "civile", da un lato, e il militare incaricato di
funzioni amministrative o di comando, dall'altro: giacché, in
sostanza, a seguito dell'"omissione" legislativa censurata,
all'autore del fatto-reato meno grave verrebbe preclusa la
possibilità di fruire di circostanza attenuante di cui può
viceversa beneficiare l'autore di un fatto-reato più grave;
che detta "omissione" contrasterebbe, altresì, con il
principio di proporzionalità della pena, desumibile dall'art. 27,
terzo comma, Cost., il quale - nello stabilire che le pene devono
tendere alla rieducazione del reo - postula un nesso di
corrispondenza tra entità della sanzione e gravità del fatto, in
difetto del quale la pena verrebbe avvertita dal reo come "non
meritata" e, dunque, lungi dal rieducarlo, lo spingerebbe ad
atteggiamenti di "ribellione" alla legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata;
che l'Avvocatura erariale contesta, in particolare, la
validità del presupposto interpretativo dell'ordinanza di
rimessione, circa l'inapplicabilità della circostanza attenuante di
cui all'art. 323-bis cod. pen. al peculato militare, ritenendo che a
contraria conclusione debba pervenirsi - proprio in considerazione
della identità strutturale delle fattispecie poste a confronto -
sulla base del generale disposto dell'art. 16 cod. pen.
Considerato che questa Corte è chiamata a verificare la
conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 14 della
legge n. 86 del 1990, nella parte in cui non estende al reato di
peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare
tenuità, introdotta dalla norma denunciata con riferimento a taluni
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -
tra cui il peculato comune - mediante l'inserimento nel codice penale
del nuovo art. 323-bis;
che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a
quo - l'inapplicabilità, cioè, dell'attenuante in discorso al
peculato militare - appare senz'altro condivisibile, essendosi al
cospetto di una circostanza speciale riferita nominatim a singole
figure di reato comune: particolare, questo, che - contrariamente a
quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato - esclude
l'operatività dell'art. 16 cod. pen. (il quale - nello stabilire che
le disposizioni del codice penale "si applicano anche alle materie
regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito
altrimenti" - fa riferimento essenzialmente alle disposizioni di
parte generale, nonché a quelle che, pur contenute nella parte
speciale del codice, rechino però previsioni aventi caratteristiche
di generalità);
che parimenti meritevole di avallo è l'assunto del
rimettente, circa il parallelismo strutturale tra i reati di peculato
comune e militare: esso corrisponde, in effetti, al costante
orientamento di questa Corte, la quale ha in più occasioni rilevato
che tra le due fattispecie criminose - aventi in comune gli elementi
materiale e psicologico ed il contenuto offensivo - "sussiste una
sostanziale identità", tale da rendere ingiustificate le disparità
di trattamento indotte da leggi sopravvenute che concernevano il solo
peculato comune (cfr. sentenze nn. 448 del 1991, 473 del 1990 e 4 del
1974);
che nel frangente, tuttavia, l'argomento della identità
strutturale fra peculato comune e peculato militare si presenta
intrinsecamente contraddittorio rispetto alla pronuncia additiva
invocata dal giudice a quo;
che, al riguardo, vale infatti rilevare come - a dispetto
dell'accennata assonanza di struttura - il peculato militare, a
parità di pena massima, risulti punito con pena minima inferiore
esattamente di un terzo (due anni di reclusione, anziché tre)
rispetto a quella comminata per il peculato comune (la previsione di
tale minimo inferiore risulta invero giustificata, nei lavori
preparatori del codice penale militare di pace, con l'opportunità di
adeguare la risposta punitiva alla qualità del soggetto attivo del
reato, il quale spesso si identifica in un militare di grado assai
modesto, non rivestito di funzioni amministrative permanenti: laddove
peraltro è evidente che - anche a ritenere valida tale
giustificazione - ipotesi omologhe di ridotto disvalore del fatto
siano suscettive di verificarsi pure in rapporto al peculato comune);
che, a fronte di ciò, l'introduzione, per il peculato
comune, di una circostanza attenuante speciale (ma ad effetto comune:
tale, cioè, da consentire la diminuzione della pena fino a un
terzo), quale quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. - la cui ratio
è generalmente identificata nell'intento di mitigare il trattamento
sanzionatorio della fattispecie, nei casi in cui la carica offensiva
del singolo episodio si riveli modesta - non fa altro, alla resa dei
conti, che allineare in modo più pieno il trattamento delle ipotesi
criminose (comune e militare), permettendo che anche per la prima la
pena possa scendere, nei congrui casi, al medesimo livello minimo
previsto per la seconda;
che, in sostanza, se è vero che le due fattispecie poste a
confronto sono "speculari", anche la relativa pena minima deve
esserlo: e ciò è assicurato oggi, di fatto - sia pure con il tratto
differenziale che nell'un caso (peculato militare) ci si muove entro
la cornice edittale, nell'altro (peculato comune) al di sotto di
essa, sulla base del riconoscimento di un elemento circostanziale
(espresso, peraltro, da una formula indefinita che implica una
valutazione globale del singolo episodio criminoso, in tutti i suoi
elementi e modalità) - proprio dall'applicabilità al peculato
comune di una circostanza attenuante non prevista per il peculato
militare;
che, in tale prospettiva, la pronuncia additiva che il
rimettente richiede, lungi dal correre sul filo logico
dell'allineamento del trattamento sanzionatorio delle due
fattispecie, ripristinerebbe l'originario sbilanciamento in melius a
favore del peculato militare;
che, caduta con ciò la censura di violazione dell'art. 3
Cost., cade anche, di riflesso, quella di compromissione
dell'art. 27, terzo comma, Cost., che risulta all'evidenza priva di
autonomia rispetto alla prima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990,
n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte