Ordinanza n. 402/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001
dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M. D.U.,
iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di M. D.U. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Uditi gli avvocati Alberto Mittone e Corso Bovio per M. D.U. e
l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente al giudice dell'esecuzione che ne sia stato richiesto di
concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per
effetto di abolitio criminis, la pena residua da scontare rientri nei
limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.
che a parere del giudice a quo la disposizione oggetto di
impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza
in quanto, tenuto conto della possibilità di applicare in executivis
il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di
applicazione della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, a norma dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si
realizzerebbe una disparità di trattamento fra situazioni
equivalenti ed una violazione del canone di ragionevolezza quanto ai
limiti di esercizio della discrezionalità del legislatore;
che vulnerato sarebbe anche il diritto di difesa, poiché
verrebbe inibito all'interessato il diritto di adire il giudice e di
esercitare le correlative facoltà difensive attesa "l'impossibilità
di tutelare concretamente quello stesso interesse ad ottenere la
sospensione condizionale della pena riconosciuto, invece, a chi si
trovi nelle condizioni di cui all'art. 671 cod. proc. pen.";
che la disciplina impugnata si porrebbe altresì in contrasto
con l'art. 25, secondo comma, della Carta fondamentale, in quanto la
segnalata disparità di trattamento comporterebbe anche "la
persistenza dell'effetto penale ostativo alla pronuncia della
sospensione condizionale della pena di una condanna inflitta in
relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato";
che violato sarebbe, infine, anche l'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, in quanto al giudice dell'esecuzione sarebbe
preclusa, in esito alla pronuncia di revoca della condanna a norma
dell'art. 673 cod. proc. pen., la possibilità di concedere, anche
d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, funzionale alla
risocializzazione del condannato: finalità, quest'ultima, che invece
può essere soddisfatta in sede di applicazione della disciplina del
concorso formale o della continuazione del reato sempre in sede
esecutiva;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che nel giudizio ha spiegato, altresì, atto di costituzione
la parte privata, chiedendo l'accoglimento della proposta questione.
Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Milano è carente di
motivazione sulla rilevanza della questione, risultando
contraddittori e, comunque, non chiari i criteri di determinazione
della pena per la quale dovrebbe essere concessa la sospensione
condizionale a seguito delle detrazioni conseguenti alla abolitio
criminis;
che, in particolare, appare incerto se venga assunto come
iniziale punto di riferimento la pena inflitta con le varie sentenze
di condanna, così come previsto dall'art. 163 cod. pen., ovvero la
pena che il condannato deve ancora scontare;
che, inoltre, la questione è sollevata dal rimettente,
contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione che egli
stesso dichiara di non condividere;
che entrambe le ragioni portano a ritenere manifestamente
inammissibile la questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata
dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte