Ordinanza n. 402/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze emesse
il 25 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, iscritte al n. 80 e al n. 81 del registro ordinanze 2002
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data
25 maggio 2001 (r.o. n. 80 e n. 81 del 2002), il Tribunale di Milano,
in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), "nella parte in cui consente al questore di
disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza
temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo";
che in entrambe le ordinanze il remittente premette di essere
chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore
nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione
con accompagnamento alla frontiera;
che il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 13,
secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione
censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la
misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza
temporanea e assistenza anche per indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale, non
addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti
organizzativi, e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il
sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del
soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato
costituzionale;
che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera
indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello
straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe
"un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi
l'intervento limitativo della libertà personale da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
in subordine non fondata;
che, in particolare, la difesa erariale, premesso che, nella
sentenza n. 105 del 2001, questa Corte ha affermato la conformità a
Costituzione del censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, modellato proprio sul dettato dell'art. 13, terzo
comma, della Costituzione, osserva che, non avendo il remittente
specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato
disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza, la questione sarebbe
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza, viziata quanto meno da perplessità.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale, che investe
l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento
dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza
quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di
vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, è già stata esaminata
da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità
(ordinanze n. 188 e n. 181 del 2002; n. 386 del 2001);
che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento
alle questioni odierne, poiché neppure in questo caso le ordinanze
descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida
avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti
dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nei
precedenti appena citati, la omessa descrizione della fattispecie, in
presenza di una disposizione legislativa che consente il
trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle
quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si
risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo
e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte