Ordinanza n. 403/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 70legge 113/1954
usata come parametro
citata
- art. 9legge 19/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, n. 5, della
legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 4
novembre 1991 dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Gianadelio
Maletti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 177 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 novembre 1991 e depositata
il 18 gennaio 1992, il T.a.r. del Lazio, Sez. I-bis, nel giudizio
promosso da Gianadelio Maletti contro il Ministero della difesa per
l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio per
perdita del grado a decorrere dal 1° ottobre 1981 (in relazione alla
condanna penale dallo stesso gen. Maletti riportata per il reato di
cui all'art. 479 c.p.), ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art.70, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
che prevede l'automatica perdita del grado e, di conseguenza, la
rimozione per effetto di sentenza penale di condanna, in riferimento
all'art. 3 Cost;
che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.
Considerato che oggetto del giudizio a quo è l'impugnazione del
provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto nei
confronti del gen. Gianadelio Maletti la "automatica" perdita del
grado - con conseguente rimozione - in relazione ad una sentenza
penale di condanna dallo stesso subita;
che in tale fattispecie di destituzione senza procedimento
disciplinare trova applicazione l'art. 9, primo comma, della legge 7
febbraio 1990, n.19 (pure menzionata dai remittenti), con cui (sulla
scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del 1988)
è stato disposto che "il pubblico dipendente non può essere
destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è
abrogata ogni contraria disposizione di legge" (salva, ovviamente,
l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento
disciplinare, ove ne sussistano i presupposti);
che pertanto, essendosi censurata una disposizione normativa
ormai abrogata, la questione sollevata difetta di rilevanza e va
dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenze n. 134 del
1992; n. 415 del 1991; nonché, in tema di applicabilità della legge
n. 19 del 1990, le ordinanze n. 113 del 1991 e n. 130 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 70 n. 5, legge 10 aprile 1954,
n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal
T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte