Ordinanza n. 403/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 6legge 172/1995
- art. 9legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5,
della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con una ordinanza
emessa l'8 ottobre 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a
carico di Marengo Renzo e Luigi Solaro, iscritta al n. 735 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993 e due
ordinanze emesse il 10 e il 26 novembre 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti nei procedimenti
penali a carico di Galvagno Giorgio e Massobrio Francesco, iscritte
al n. 786 del registro ordinanze 1993 e al n. 3 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, nel giudicare della responsabilità penale di Renzo
Masengo e Luigi Solaro, imputati in quanto sindaci, rispettivamente,
dei comuni di Castagnole Lanze e Costigliole d'Asti, del reato punito
dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver gestito
scarichi fognari sprovvisti di autorizzazione, il Pretore di Asti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma
5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal
titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per
contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che la norma regionale impugnata esclude l'obbligo di presentare
domanda di autorizzazione all'esercizio di uno scarico "nuovo", nel
caso in cui sussista coincidenza tra titolare dello scarico e
autorità competente al controllo;
che il Pretore rimettente dubita della legittimità
costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti
della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione
dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina statale
stabilita dalla legge n. 319 del 1976 conterrebbe il principio
generale dell'autorizzazione per tutti gli scarichi, come
espressamente imposto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge
citata;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del
1990, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 25
della Costituzione, in relazione all'art. 21, primo comma, della
legge n. 319 del 1976, il quale assoggetta a sanzione penale, senza
eccezioni, chiunque apra o effettui nuovi scarichi senza aver
richiesto l'autorizzazione, dal momento che la norma regionale
contrasterebbe con la riserva di legge statale in materia penale, con
conseguente lesione del principio di uguaglianza nei confronti dei
titolari di scarichi provenienti da pubbliche fognature operanti
nell'ambito di diversi territori regionali;
che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.
9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,
è stata sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,
con due ordinanze di contenuto identico dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso di due procedimenti
penali instaurati a carico di Giorgio Galvagno e Francesco Massobrio,
sindaci, rispettivamente, dei comuni di Asti e di San Damiano,
imputati del reato punito dall'art. 21, primo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319, per aver effettuato scarichi fognari senza
richiederne l'autorizzazione;
che nelle due ordinanze di rimessione in esame, si assume il
contrasto della norma regionale impugnata con l'art. 25 della
Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in
materia penale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della legge
n. 319 del 1976, che prevede una sanzione penale per chiunque, senza
eccezioni, apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto
l'autorizzazione;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata
sarebbe rilevante in ciascuno dei giudizi a quibus, trattandosi di
procedimenti penali instaurati a carico di sindaci imputati in
qualità di responsabili delle pubbliche fognature gestite nei
rispettivi comuni e con riguardo a scarichi fognari, che, avendo
subìto un incremento quantitativo e una modifica qualitativa
successivamente al 1976, devono definirsi scarichi nuovi, come tali
soggetti all'obbligo dell'autorizzazione;
che in ciascuno dei tre giudizi instaurati di fronte a questa
Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del
Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima
questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare
opportuna la trattazione congiunta dei rispettivi giudizi;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze di
rimessione in esame, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre
1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994,
n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,
n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16
gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito
con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante
modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di
rimessione assumono violata dalla norma regionale impugnata in
riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 79
del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, ha aggiunto un
ulteriore comma all'art. 9 della legge n. 319 del 1976, nel quale si
prevede che "gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare
lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si
intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti
ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei
giudizi pendenti dinnanzi ad essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Asti e al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Asti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte