Ordinanza n. 403/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 597/1973
- art. 15d.P.R. 597/1973
- art. 16d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 47d.P.R. 597/1973
- art. 48d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15,
16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso
con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Basile Giovanni
contro l'Intendenza di finanza di Milano iscritta al n. 585 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia promossa per il rimborso
dell'IRPEF versata sull'indennità integrativa speciale per gli anni
1983, 1984, 1985 e 1986 la Commissione tributaria di secondo grado di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli
11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche);
che, a parere del giudice a quo, alla luce delle norme impugnate
deve ritenersi che l'indennità integrativa speciale concorra alla
formazione del reddito, e sia quindi assoggettata all'IRPEF;
che siffatta scelta del legislatore contrasta con le finalità
dell'indennità stessa la quale, istituita con la legge 27 maggio
1959, n. 324, non deve essere considerata una componente del reddito,
poiché è stata riconosciuta proprio con l'obiettivo di eliminare,
sia pure in parte, l'erosione dei compensi dei pubblici dipendenti,
mantenendone intatto il potere di acquisto;
che un simile prelievo fiscale lede gli indicati parametri
costituzionali perché, oltre a privare l'indennità in oggetto della
funzione per la quale è stata creata, non si fonda neppure su di un
indice concretamente rivelatore della ricchezza.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1984, ha
già dichiarato non fondate varie questioni di legittimità
costituzionale di contenuto sostanzialmente identico a quella
attuale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;
che la Corte ha pure riconosciuto, anche in presenza di un
significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della
svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo
fiscale (alla luce dell'art. 53 della Costituzione) per il solo
fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato
tributo (v., tra le altre, le sentenze n. 239 del 1983 e n. 126 del
1979);
che analogamente la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato
come l'indennità integrativa speciale, sorta inizialmente come
elemento aggiuntivo e separato con finalità di mantenimento del
potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici
dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente
evolvendosi nel senso di diventare a tutti gli effetti una componente
vera e propria della retribuzione stessa (v. le sentenze n. 243 del
1993 e n. 115 del 1990);
che tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti
provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo
tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto
ingiustificata;
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt.
3, 23, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte