Ordinanza n. 403/2001
Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del
3 ottobre 2000, concernente "Referendum consultivo ai sensi
dell'art. 60 dello Statuto", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in
Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione
Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale
n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000, in riferimento agli articoli
70, 71, 75, 121 e 123 della Costituzione;
che, ad avviso della difesa erariale, la delibera impugnata,
promuovendo un referendum regionale consultivo su una proposta di
legge da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 121 della
Costituzione, la quale prevede "il trasferimento alle Regioni delle
funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione
professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione
scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti
scolastici", sarebbe lesiva del procedimento di revisione
costituzionale, modificando il ruolo del popolo che può operare
soltanto quale "istanza ultima di decisione", e comunque tenderebbe a
rafforzare inammissibilmente il potere di iniziativa legislativa
attribuito a ciascuna regione dall'art. 121 della Costituzione;
che sarebbero altresì violati l'art. 60 dello statuto della
Regione Piemonte, il quale non consentirebbe, secondo la difesa
erariale, la sottoposizione a referendum delle iniziative legislative
consiliari al Parlamento nazionale, nonché la legge della Regione
16 gennaio 1973, n. 4, in quanto non contemplerebbe l'ipotesi
prevista dalla deliberazione consiliare impugnata;
che si è costituita la Regione Piemonte, deducendo
l'inammissibilità del ricorso del Governo, per la natura puramente
preparatoria ed infraprocedimentale dell'atto impugnato, nonché la
sua infondatezza, sulla premessa che in uno Stato autonomista
l'intervento del corpo elettorale regionale nella fase
dell'iniziativa del procedimento legislativo, ed anche di revisione
costituzionale, sia fisiologico e non possa alterare il rapporto con
la rappresentanza parlamentare;
che questa Corte, con ordinanza n. 101 del 2001, ha
dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta domanda incidentale
di sospensione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente,
accettata dalla parte resistente;
che, con delibera del 31 ottobre 2001, il Consiglio dei
ministri ha deciso di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di
attribuzione, e che, conseguentemente, in data 5 novembre 2001 il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, cui ha
aderito la difesa regionale.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la
rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, produce
l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte