Ordinanza n. 403/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 348Codice penale
- art. 348d.lgs. 386/1998
- art. 1d.lgs. 386/1998
- art. 4legge 128/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una
professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998,
n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471
(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,
per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promosso con ordinanza
emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata
di Albenga, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, n. 17, dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione di Nicolò Antonio Bruno nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore
Valerio Onida;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di un
medico chirurgo, iscritto al relativo albo, per il reato di abusivo
esercizio di una professione, per avere reso prestazioni mediche di
esclusiva pertinenza della odontoiatria, benché privo della relativa
abilitazione, e non iscritto all'albo degli odontoiatri, il Tribunale
di Savona, sezione distaccata di Albenga, con ordinanza del
10 gennaio 2002, pervenuta a questa Corte il successivo 4 aprile, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348
del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4,
del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in
materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione
dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo
unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti
l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione
all'albo degli odontoiatri);
che le disposizioni censurate, ad avviso del remittente, nel
consentire ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli
anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, abilitati all'esercizio
professionale, di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri,
esercitando la relativa facoltà entro il 31 dicembre 1991 (articolo
unico della legge n. 471 del 1988), e nell'imporre (con l'art. 1 del
successivo d.lgs n. 386 del 1998) ai laureati nella medesima
disciplina, immatricolati negli stessi anni accademici, ai fini
dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, di superare una prova
attitudinale, ma consentendo, in via transitoria e sino all'esito
della prova, il mantenimento dell'iscrizione all'albo di coloro i
quali, ai sensi della legge n. 471 del 1988, avevano esercitato
quella facoltà di opzione, sarebbero in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, poiché riserverebbero irragionevolmente un differente
trattamento a situazioni identiche;
che, secondo il giudice a quo, tali situazioni sarebbero
entrambe, in egual misura, non conformi alla normativa comunitaria -
il riferimento è alle direttive del Consiglio 25 luglio 1978,
n. 78/686/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati e altri titoli di dentista, e 25 luglio 1978,
n. 78/687/Cee, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative regolamentari e amministrative per le attività di
dentista, le quali direttive, notificate alla Repubblica Italiana il
28 luglio 1978, avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri
entro 18 mesi -, sicché, qualora si procedesse per esercizio abusivo
della professione di odontoiatra solo nei confronti di coloro che la
facoltà di opzione non avevano potuto esercitare nel termine, come
nella fattispecie, si verificherebbe una irragionevole disparità di
trattamento a danno di questi ultimi, rispetto a coloro che,
immatricolati negli stessi anni, entro il termine predetto l'opzione
avevano esercitato;
che la non conformità della disciplina nazionale alla
normativa comunitaria, ricorda il remittente, deriva dal mancato
rispetto dell'art. 19 della direttiva 686 del 1978, il quale
stabiliva che gli Stati membri avrebbero riconosciuto, "ai fini
dell'esercizio dell'attività di dentista, i diplomi, certificati e
altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno
iniziato la loro formazione di medico al più tardi dopo 18 mesi
dalla notifica" della direttiva, e cioè entro il 28 gennaio 1980,
laddove con la legge n. 471 del 1988 il termine era stato fissato
fino a tutto l'anno accademico 1984-1985;
che tale inadempimento era stato accertato, con la sentenza 1
giugno 1995 in causa C-40/93, dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee, che aveva dichiarato che la Repubblica italiana,
prorogando il termine con la legge in discorso, era "venuta meno agli
obblighi che le incombono";
che ad avviso del giudice remittente, non sarebbe stato
consentito discriminare "sulla base di un termine per l'esercizio
dell'opzione" nell'ambito di soggetti versanti nella medesima
condizione di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, in
quanto, se la ratio delle leggi nazionali era la tutela dei diritti
quesiti, essi "competevano a tutti gli iscritti alla facoltà di
medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che
potesse avere significato, se non puramente casuale, l'avere essi
conseguito o non conseguito il diploma di laurea" entro una certa
data;
che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo,
concludendo per l'accoglimento della questione, e lamentando, in
particolare, la mancata fissazione della prevista prova attitudinale,
le cui modalità sono state definite dal d.m. 19 aprile 2000, e la
cui procedura, con il successivo d.m. 6 agosto 2001, è stata
modificata a seguito di rilievi formulati dalla Commissione europea;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo l'interveniente, l'ordinanza di remissione
sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe chiarito che il d.lgs. n. 386
del 1998 è costituito non da uno ma da due articoli, il secondo dei
quali stabilisce che alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo è abrogata la legge n. 471 del 1988; imponendo a
tutti i laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni
accademici considerati di sostenere una prova attitudinale ai fini
dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, salva la possibilità di
mantenere l'iscrizione all'albo per coloro i quali avevano optato,
entro il termine, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, il
legislatore avrebbe riportato in parità i trattamenti di posizioni
identiche, salvi i diritti quesiti.
Considerato che nel giudizio a quo è in discussione la
responsabilità penale, ai sensi dell'art. 348 del codice penale
(Abusivo esercizio di una professione), di un imputato cui si
addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva
pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto
all'albo degli odontoiatri, e ciò sulla base delle risultanze di una
ispezione eseguita il 27 marzo 2001;
che pertanto non è oggetto del giudizio a quo la
legittimità di un diniego di iscrizione dell'imputato medesimo
all'albo degli odontoiatri, iscrizione che egli, peraltro, aveva
chiesto nel 1993, ricevendone un diniego, motivato in base alla
assenza delle condizioni richieste dalla legge, che non risulta
essere stato contestato davanti alla competente autorità
giurisdizionale;
che il remittente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini
dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato,
l'applicazione (sia pure in "combinato disposto" con l'art. 348 cod.
pen.), in primo luogo, dell'articolo unico della legge 31 ottobre
1988, n. 471, norma che consentì bensì a suo tempo a determinate
categorie di laureati in medicina di optare per l'iscrizione all'albo
degli odontoiatri, facendone domanda entro il 31 dicembre 1991, ma
che, come ricorda lo stesso remittente, è stata poi riconosciuta in
contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia in base al diritto
comunitario, e dunque inapplicabile, e della quale comunque
l'imputato nel processo a quo non ha potuto di fatto usufruire; né
l'applicazione (sia pure sempre in "combinato disposto" con
l'art. 348 cod. pen.), in secondo luogo, dell'art. 1, comma 4, del
d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, che consente solo a coloro che
beneficiarono della legge n. 471 del 1988, e che abbiano fatto
domanda di partecipazione alla prova attitudinale prevista dallo
stesso decreto legislativo, di mantenere, in attesa dell'espletamento
della prova, la iscrizione all'albo degli odontoiatri ottenuta in
passato, e dunque già posseduta, ma non di iscriversi ex novo
all'albo medesimo: mentre il superamento di detta prova attitudinale
è configurato dall'art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 386 del
1998 come condizione per poter ottenere l'iscrizione all'albo da
parte di coloro che, come l'imputato nel processo a quo, si sono
iscritti alla facoltà di medicina entro l'anno accademico 1984-85;
che, comunque, il remittente non spiega come il richiamo alle
norme ora ricordate, o la loro estensione a seguito della prospettata
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, possano
incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale, ai termini del
quale - secondo la giurisprudenza di legittimità - si ha esercizio
abusivo anche quando manchi il solo requisito dell'iscrizione
all'albo, richiesta dalla legge per il legittimo esercizio della
professione; né tale norma è contestata, sotto questo generale
profilo, dal medesimo giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348
(Abusivo esercizio di una professione) del codice penale,
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386
(Disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471
(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,
per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte