Ordinanza n. 404/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Pretore di Ariano
Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile
vertente tra Buonomo Vincenzo e Consorzio di Bonifica dell'Ufita,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione del Consorzio di Bonifica dell'Ufita
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Vincenzo
Buonomo contro il Consorzio di Bonifica dell'Ufita per ottenere, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento
intimatogli, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento
dei danni, il Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di
Grottaminarda, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, "nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dirigenti
delle norme sui licenziamenti individuali";
che, secondo il giudice remittente, dopo la sentenza di questa
Corte n. 121 del 1972 sarebbero intervenute nuove discipline legali e
pattizie che hanno ridotto o eliminato le differenze qualitative di
trattamento dei dirigenti, sicché l'esclusione dalla tutela contro i
licenziamenti non sarebbe più giustificabile rispetto al principio
di eguaglianza; in particolare, da un lato, "nell'impiego pubblico e
negli enti pubblici economici" sarebbe prevista "l'automaticità del
passaggio dal più alto livello dei quadri al livello iniziale della
qualifica dirigenziale", dall'altro, la giurisprudenza ha ammesso la
validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i
licenziamenti anche ai dirigenti;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il Consorzio sopra nominato ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
dello Stato, entrambi concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che dei due argomenti addotti nell'ordinanza di
rimessione il primo - fondato su pretese innovazioni legislative non
documentate e in realtà inesistenti - è contraddetto dall'art. 3
della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela
dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso di licenziamento
discriminatorio; il secondo è viziato da un evidente non sequitur,
posto che dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di
applicabilità previsto dalla norma impugnata (derogabile in senso
più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della
legge n. 604 del 1966) non si può argomentare l'illegittimità
costituzionale del limite medesimo per violazione dell'art. 3 Cost.;
che la ratio giustificativa della denunciata disparità di
trattamento, individuata nella sentenza n. 121 del 1972, è stata
successivamente confermata dalle sentenze nn. 101 del 1975, 180 del
1987 e 309 del 1992;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ariano Irpino -
Sezione distaccata di Grottaminarda con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte