Ordinanza n. 404/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f),
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano
Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di
archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano
Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del
giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico
ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione
del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato
esaminato dallo stesso pubblico ministero;
che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende
processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalità in
oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il
giudice a quo è chiamato a pronunciarsi si riporta alle
argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico
ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente,
nell'ambito di un procedimento diverso, perché iscritto in data
diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il
medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente
all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e
concluso con un provvedimento di archiviazione;
che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che
l'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., poiché
obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di
questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso
procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel
quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di
giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono
all'interno dello stesso procedimento;
che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera f), cod. proc.
pen., con i princip/' di parità sostanziale delle parti processuali,
di effettività del diritto di difesa e di indipendenza e
imparzialità del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione;
Considerato che l'interpretazione della norma impugnata sulla
quale è basata la questione di legittimità costituzionale in esame,
appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività
dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di
incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod.
proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento,
estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio
ispiratrice, che è quella di garantire la serenità e
l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato
(in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e
giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo
fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti
formalmente diversi, così come è avvenuto nel caso in esame,
soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione
della notitia criminis;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale in
oggetto va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte