Ordinanza n. 405/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre
1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice
di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione
del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato
prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi
diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";
Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che,
avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione
del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne
avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in
iudicium;
e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato
l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura
penale, laddove la norma applicata nella specie è l'art. 116 dello
stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del
responsabile civile;
che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di
illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre
1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte