Ordinanza n. 405/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 436/1927
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia),
promossi con tre ordinanze emesse il 14 gennaio 1992 dal Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nei
procedimenti penali a carico di Manarello Felice e Ruggieri Luca
Vincenzo, iscritte ai nn. 228, 229 e 230 del registro ordinanze 1992
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, il Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli
artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo
comma, della Costituzione;
che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della
reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi
distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del
creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)
costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala
ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di
obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai
lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli
di protezione;
che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere
violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni
patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del
patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in
errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno,
nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio
stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta),
mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo
dell'arresto per debiti;
che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il
principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a:
violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere
ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà
personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le
varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai
venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i
debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli
oggetto di privilegio;
Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la questione, già sollevata negli stessi termini dal
medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte non
fondata con sentenza n. 291 del 1992;
che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non
contengono nuove argomentazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo
comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Matera con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte