Ordinanza n. 405/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995
dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di
Bruno Vallero Nicola, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei
confronti di Nicola Bruno Vallero - già condannato con sentenza del
26 gennaio 1993 per il reato di diserzione, con riguardo alla
condotta iniziata il 7 maggio 1991, non ancora cessata alla data del
giudizio, e, pertanto, imputato nuovamente del reato di cui all'art.
148, n. 2 del codice penale militare di pace per l'assenza proseguita
dopo la condanna - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 649 cod.
proc. pen., nella parte in cui consente che per un unico reato
permanente, per il quale la permanenza sia una o più volte
giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento
sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato
medesimo;
che il giudice a quo, premesso di condividere e di non voler
contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il
quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la
conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza
viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo
reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati
omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di
legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si
determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte
illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni
giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati
della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel
caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;
che, pertanto, secondo il giudice a quo, la previsione della
interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649
cod. proc. pen., violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali:
a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale
dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal
funzionamento dell'apparato giudiziario militare;
b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei
giudizi comporterebbe un innalzamento della pena edittale
praticamente indeterminato sino al limite del triplo del massimo
della pena edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;
c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal
servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a
derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente
a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con
l'interruzione giudiziale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata, in quanto l'art. 649 cod. proc. pen. non
conterrebbe affatto il principio della "interruzione giudiziale della
permanenza", ma enuncerebbe soltanto il principio del divieto di un
secondo giudizio su un medesimo fatto, non potendosi, in ogni caso,
considerare in alcun modo identico un fatto che, pur mantenendo
inalterate le caratteristiche dell'elemento oggettivo, si collochi,
tuttavia, in una dimensione temporale diversa rispetto a quella in
cui si è verificato il fatto già giudicato;
che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del
tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento
che il giudice a quo, mentre contesta le conseguenze
dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo
afferma di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione di
un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla
chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna
violazione del principio del ne bis in idem, contenuto nell'art. 649
cod. proc. pen.;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 150 del 1995;
che in tale pronuncia, dichiarativa della manifesta
inammissibilità della questione di costituzionalità in oggetto, è
stato riconosciuto che l'effetto lamentato dal giudice a quo non
discende dall'applicazione dell'impugnato art. 649 cod. proc. pen.,
dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio di
civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, in forza
del quale chi è stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta
irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento
penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene qualificato
diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze;
che il giudice rimettente non adduce elementi ulteriori a
sostegno dei propri dubbi di costituzionalità;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale militare di Padova, in quanto proposta nei
confronti di una disposizione alla quale non può in alcun modo
essere plausibilmente ricondotta l'interpretazione che lo stesso
giudice intende contestare, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e
27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte