Ordinanza n. 405/2004
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2004 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanze del 16 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 149 a 152 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2004) e del 24 settembre 2003 (iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004).
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per i reati di cui «ai commi 5-ter e 5-quater» della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
che il rimettente premette che «a seguito di rituale convalida dell'arresto e richiesta di termini a difesa, il giudizio è stato riassunto in data odierna per il relativo giudizio di merito»;
che secondo il giudice a quo «l'instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell'intervenuto arresto (obbligatorio) in flagranza» ed è quindi «pregiudiziale ai fini della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies».
Considerato che il giudice rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per i reati di cui ai «commi 5-ter e 5-quater» l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto: in un momento, dunque, nel quale il giudice a quo aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura;
che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanze numeri 40 del 1999, 171, 118 e 59 del 1998, 401 e 301 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:2004:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte