Ordinanza n. 406/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 589Codice di procedura penale
- art. 26legge 963/1965
- art. 147legge 963/1965
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26d.P.R. 963/1965
- art. 147d.P.R. 963/1965
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965,
n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e 147, primo comma, n. 1,
e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 589,
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 9 aprile 1980 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n.
666 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, nel corso di un "incidente
di esecuzione", avente ad oggetto la rateizzazione o il differimento
della pena accessoria della sospensione del permesso di pesca,
prevista dall'art.26, lettera c), del d.P.R. 14 luglio 1965, n. 963,
per avere i condannati presentato domanda di grazia, ha, con
ordinanza del 9 aprile 1980, denunciato:
a) in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto
dell'art. 26, lettera c), del d.P.R. 14 luglio 1965, n. 963, e
dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale,
perché, nello stabilire che non possa essere differita la pena
accessoria della sospensione del permesso di pesca, rischia "di
trasformare una misura prevista dalla legge come transitoria in
misura definitiva", potendo dalla prolungata applicazione della detta
pena accessoria derivare "l'interdizione dell'attività
imprenditoriale";
b) in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24, primo
comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 589, terzo
(recte: secondo) comma, del codice di procedura penale, il quale, nel
caso in cui venga proposta la domanda di grazia, attribuisce al
Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il
potere di differire l'esecuzione delle pene accessorie;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, non fondata;
Considerato che la prima questione appare inammissibile, avendo il
giudice a quo - con il prospettare varie soluzioni allo scopo di far
fronte alla dedotta illegittimità costituzionale ("per esempio,
l'obbligo di comminare la pena accessoria in rapporto alla durata
della attività lavorativa nell'anno, ovvero l'introduzione in via
generale della possibilità di 'rateizzare' l'esecuzione come
chiedevano gli istanti") e con il demandare "alla Corte o al
Parlamento di colmare, nei modi ritenuti più opportuni, l'accennata
lacuna normativa" - del tutto omesso di precisare il petitum
perseguito;
e che l'inammissibilità della prima questione determina la
conseguente inammissibilità per irrilevanza della seconda questione,
essendo questa subordinata all'accoglimento di quella;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26,
lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147,
primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile
1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.589, terzo (recte: secondo)
comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 27, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte