Ordinanza n. 407/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 553Codice di procedura penale
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 553, primo
comma, n. 1, e 554, primo comma, n. 1, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dalla Corte
di cassazione, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno
1982;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 ottobre
1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità degli artt. 553, primo comma, n. 1, e 554, primo
comma, n. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevedono la possibilità di sottoporre a revisione "accanto alla
sentenza di condanna per delitto anche quella di proscioglimento di
persona non imputabile per vizio totale di mente";
Considerato che la domanda di revisione risulta nella specie
proposta nei confronti di una sentenza istruttoria di proscioglimento
divenuta irrevocabile, riguardo alla quale l'istituto della revisione
non potrebbe comunque operare, essendo nei confronti di tale tipo di
sentenze contemplata non già la revisione (prevista esclusivamente,
nei limiti indicati dall'art. 553 e 554 del codice di procedura
penale, avverso le decisioni divenute irrevocabili pronunciate in
seguito a giudizio) bensì il rimedio della riapertura
dell'istruzione, nei limiti indicati dall'art. 402 dello stesso
codice;
e che, quindi, risultano denunciate norme che mai potrebbero
ricevere applicazione nel processo a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 553, primo comma, n. 1, e
554, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione
con ordinanza del 16 ottobre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte