Ordinanza n. 407/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 576/1980
- art. 18legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 89/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 4°,
e 18, comma 5°, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del
sistema previdenziale forense"), promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente
tra Bazini Piero e la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e
Procuratori, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Piero
Bazini contro la Cassa nazionale di previdenza avvocati e
procuratori, il Pretore di Parma, con ordinanza del 29 novembre 1989,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18,
quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in quanto
sanzionano l'omissione o il ritardo della prescritta comunicazione
del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con
conseguente mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, sia
con l'obbligo di versare alla Cassa, oltre ai contributi dovuti, una
somma di pari ammontare, sia con l'obbligo di corrispondere gli
interessi di mora su entrambe le somme;
che il cumulo delle "due misure risarcitorie" è ritenuto dal
giudice remittente irrazionale, perché sanziona due volte lo stesso
fatto di inadempimento, vessatorio perché l'ammontare complessivo
del risarcimento è "di gran lunga superiore al danno presumibile che
effettivamente può derivare dall'inadempimento";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Cassa
predetta chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità per aberratio
ictus, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta
perché nella specie gli interessi di mora non sono regolati
dall'art. 18, quarto comma, della legge citata, il quale concerne
l'ipotesi di mero ritardo del pagamento dei contributi alle scadenze
dovute, bensì dal quinto comma, concernente l'ipotesi di ritardo del
pagamento collegata all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione
previsto dall'art. 17;
che va respinta anche l'altra eccezione di inammissibilità
formulata sulla base di una pretesa violazione del principio di
eguaglianza prospettata dalla parte privata, ma non condivisa dal
giudice;
che l'argomentazione svolta nell'ordinanza di rimessione
identifica la fattispecie dell'art. 18, quinto comma, con la
fattispecie dell'art. 17, quarto comma, mentre si tratta di fatti
distinti, benché connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza
dell'obbligo di comunicazione sopraddetto, l'altro dal conseguente
ritardo del pagamento dei contributi dovuti: la prima violazione è
colpita da una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare
dei contributi evasi (ridotta a un quarto se la comunicazione tardiva
segue entro novanta giorni dalla scadenza), mentre per la seconda è
prevista, a titolo di sanzione civile e con funzione di sopratassa,
una maggiorazione degli interessi moratori mediante retrodatazione
della loro decorrenza al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere
eseguita la comunicazione;
che pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col
principio ne bis in idem, né appare sproporzionato alla gravità
delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo
criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 12 marzo 1953, n.
89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema
previdenziale forense"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte