Ordinanza n. 407/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo
comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, lettera c),
della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli
provinciali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto
da Mondardo Antonio e altro contro l'Ufficio elettorale centrale
presso il Tribunale di Vicenza, iscritta al n. 477 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione di Guazzo Marco nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Ivone Cacciavillani per Guazzo Marco e l'avvocato
dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma,
lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge
8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali);
che le due norme disciplinano la sottoscrizione delle liste
elettorali da parte di un numero di elettori che oscilla fra un
minimo e un massimo stabiliti dalla legge;
che la commissione elettorale elimina le liste che non risultino
in regola, anche quando le sottoscrizioni superino di una modesta
entità il tetto previsto;
che il Collegio rimettente richiama la sentenza n. 83 del 1992,
la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
dell'art. 30, primo comma, lettera a), del citato d.P.R. n. 570,
perché la scelta operata dal legislatore nel fissare il numero
massimo di sottoscrizioni risponde a un'esigenza non irragionevole,
essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della
volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si
aprano "precompetizioni elettorali";
che il Tribunale ritiene di dover investire la Corte sotto un
profilo più circoscritto, dubitando della legittimità
dell'automatismo sanzionatorio prefigurato dalla disposizione;
che la normativa denunciata - conclude l'ordinanza di rimessione
- risulterebbe incongrua e sproporzionata nella parte in cui non
consente all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo
apprezzamento, caso per caso, circa la rilevanza della violazione del
limite;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo
inammissibile, e comunque infondata, la questione;
che si è costituita una delle parti private, aderendo ai rilievi
mossi dal Tribunale amministrativo regionale.
Considerato che viene all'esame di questa Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a),
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 14, quarto comma,
della legge 8 marzo 1951, n. 122, nella parte in cui non consentono
all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso
per caso, della rilevanza della violazione del tetto massimo di
sottoscrizioni per le liste elettorali;
che questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a) del
citato d.P.R. n. 570;
che l'ipotizzata declaratoria d'illegittimità della normativa
denunciata, nella parte in cui non consente all'ufficio elettorale di
valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in
eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi
per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità
del legislatore;
che il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti
essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli
adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine
legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di
elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal
giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per
determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio
margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla
commissione elettorale;
che per tali ragioni la questione risulta manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a),
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951,
n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte