Ordinanza n. 408/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424
e 426 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 30 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 93 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 171 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30
novembre 1981, ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 441,
423, 424 e 426 del codice di procedura penale, "nella parte in cui
non prevedono che imputati affetti da malattie croniche - diverse da
quelle di cui all'art.88 c.p.p. - che non permettano il trasporto dei
medesimi nelle sale di udienza dei tribunali, possano prendere parte
egualmente a pubblico dibattimento, da celebrarsi con le dovute
garanzie di pubblicità e di oralità in contraddittorio con le altre
parti, in locali diversi da quelli disponibili per lo svolgimento
delle udienze pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa
Corte l'apprestamento di una apposita disciplina, che preveda gli
strumenti e le concrete modalità attraverso cui gli imputati
intrasportabili nelle aule di udienza, perché affetti da malattie
croniche, possano partecipare ad un pubblico dibattimento, il che
implica scelte riservate al legislatore (v., analogamente, sentenze
n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n.
52 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30
novembre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte