Ordinanza n. 408/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 137 del codice di procedura civile; 78, n. 2 e 152 del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1991 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella iscritta
al n. 316 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 1991 il giudice
conciliatore di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale degli artt. 137 cod. proc. civ. e
78, n. 2, e 152 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono nel
processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a
mezzo di spedizione di plico in raccomandazione con avviso di
ricevimento tramite il servizio postale, in luogo della notificazione
a mezzo di ufficiale giudiziario, per sospetto contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione in ragione della ritenuta disparità
di trattamento rispetto alla parte privata nel processo penale, che
può ricorrere al servizio postale per la notificazione dell'atto di
costituzione di parte civile;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha
concluso per la non fondatezza della questione, sostenendo che la
diversità del processo penale (in cui l'azione civile è meramente
accessoria in un procedimento già ritualmente instaurato) rende
giustificata ragione della differenza di disciplina rispetto al
processo civile, avendo il legislatore ritenuto - nell'esercizio
della sua discrezionalità - di privilegiare le esigenze di
snellimento della procedura rispetto alla ritualità formale
dell'intervento dell'ufficiale giudiziario;
Considerato che - come questa Corte ha già affermato nella
sentenza n. 213 del 1975 - non esistono impedimenti di ordine
costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del
principio di ragionevolezza, le modalità delle notifiche siano
diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli
interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che
sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile;
che la speciale prescrizione dettata dall'art. 152 cod. proc.
pen. sulla facoltà di sostituire la notificazione richiesta da una
parte privata nel procedimento penale con l'invio dell'atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento risponde alle peculiari esigenze di celerità del
medesimo procedimento;
che non è irragionevole - perché manca la connessione con un
procedimento penale rispetto al quale si pongano le sottolineate
esigenze di celerità - né è lesiva del diritto di difesa - perché
di questo è soltanto disciplinato differentemente, ma non
inadeguatamente, il modo di esercizio - la diversa valutazione
operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che -
anche nella recente legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti
urgenti per il processo civile) - non ha introdotto un'analoga e
parallela deroga al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ.,
secondo cui le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario;
che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice
rimettente è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78,
n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di
Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte